UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di pace in Terracina, dott. Eugenio Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile R. G. n.778/08/A
promosso da
GATTINARA Giovanni Battista, elettivamente domiciliato in Terracina al Viale della Vittoria n.28, presso gli Avv. ti Simona Borelli e Giuseppe Befera, che lo rappresentano e lo difendono per procura a margine dell’atto di citazione – attore –
contro
ACQUALATINA S. p. A. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina alla Via delle Medaglie d’Oro n.8, presso l’Avv. Giuliana Stellato, che la rappresenta e la difende per procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione – convenuta –
Oggetto: restituzione dell’indebito e risarcimento danni.
Conclusioni dell’attore: “Voglia l’adito Giudice di Pace di Terracina, in integrale accoglimento della domanda e per le ragioni e le motivazioni sopra svolte a sostegno della stessa, in via principale, dichiarare tenuta ACQUALATINA S. p. A. in persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso a favore dell’attore della somma di € 87, 11, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria fino al pagamento effettivo nonché al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso subiti dall’attore nell’occorso e causati da esclusivi fatti e colpa della convenuta, liquidando i medesimi in via equitativa e nella misura compresa nei limiti della propria competenza per valore; in via subordinata e salvo gravame, voglia dichiarare tenuta per indebito arricchimento e condannare ACQUALATINA S. p. A. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell’attore dell’importo di € 76, 45, con rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dal 12 luglio 2005. Vittoria in entrambi i casi di spese, competenze ed onorari. Sentenza clausolata come per legge”.
Conclusioni della convenuta: “l’Ill. mo Giudice di Pace adito, ogni diversa istanza disattesa, Voglia rigettare integralmente la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Svolgimento del processo
Gattinara Giovanni Battista evocava in giudizio Acqualatina S. p. A. , per sentirla condannare al risarcimento dei danni e alla restituzione di somme che si era visto costretto a pagare due volte, per la medesima fattura. Il secondo pagamento, esponeva l’attore, era stato costretto ad effettuarlo per evitare i danni consequenziali alla procedura di recupero coattivo a mezzo cartella esattoriale, attivata dalla convenuta nonostante ripetute comunicazioni di avvenuto pagamento.
Si costituiva e resisteva la convenuta, che, pur avendo ammesso il diritto dell’attore alla restituzione del secondo non dovuto pagamento, concludeva come in epigrafe.
Motivi della decisione
La vicenda processuale trae origine dalla fattura n.259649 del 2005, emessa per somministrazioni erogate dalla convenuta quale gestore del servizio idrico integrato (ATO 4), per il complessivo importo di € 76, 45.
Negli atti di causa vi è prova documentale (ricevuta di versamento 12 luglio 2005 sul conto corrente postale n.36643443 intestato ad Acqualatina S. p. A. ) del pagamento della citata fattura e del pagamento, per la seconda volta, della medesima fattura, mediante versamento sul conto corrente postale n.17183039 intestato a EQUITALIA GERIT S. p. A. dell’importo di € 76, 45, accresciuto d’interessi, oltre che di commissioni, diritti e spese per l’intrapresa esecuzione esattoriale.
L’art.2033 codice civile, dispone: ”Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Avendo l’attore provato di aver pagato due volte per il medesimo titolo, la domanda è fondata e l’indebito incassato deve essere restituito, oltre ai frutti e agli interessi con la decorrenza alternativa di cui al criterio discretivo posto dall’articolo 2033 c. c. Il criterio della buona o mala fede, quale attributo della resistenza in giudizio, rileva anche per decidere sulla domanda di condanna della convenuta per responsabilità aggravata ex art.96 c. p. c.
Gli atti che si sono susseguiti nel corso della vicenda, sulla base della produzione documentale dell’attore, non contestata dalla controparte, sono i seguenti:
1. ricevuta di c. c. postale rilasciata dall’Ufficio Postale di Terracina il 12 luglio 2005 per € 76, 45, attestante il pagamento della fattura n.259649 del 2005;
2. fax del 3 ottobre 2005 ad Acqualatina S. p. A. con rapporto di trasmissione e fotocopia della ricevuta di c/c postale di pagamento della fattura n.259649 del 2005;
3. fattura n.592939 del 6 luglio 2007, con in calce comunicazione di persistenza dell’inso-luto della fattura n.259649 del 2005;
4. raccomandata postale del 30 luglio 2007 – con ricevute di spedizione e di ricevimento – pervenuta a Acqualatina S. p. A. il 1 agosto 2007, trasmissiva di copia del fax del 3 ottobre 2005 e di fotocopia della ricevuta di pagamento della fattura n.259649 del 2005;
5. cartella esattoriale n°057 2008 00297994 59, fondata su ruolo n.2008/3876, reso esecutivo da Morandi Silvano il 28 luglio 2008 per l’importo di € 85, 88;
6. ricevuta di c/c postale 17 ottobre 2008, attestante il pagamento della complessiva somma di € 85, 88, oltre € 1, 10 per tasse postali ed € 0, 13 per commissioni.
L’attore aveva subito provveduto al pagamento secondo i modi indicati nella fattura. Ciò rende meno comprensibile il mancato riscontro contabile dell’effettuato versamento, dovendo ritenersi che i relativi sistemi di verifica siano stati organizzati dalla convenuta tenendo prevalentemente conto dei modi di pagamento da essa stessa prescelti, indicati e raccomandati agli utenti. Tale considerazione configura un primo elemento di colpa in capo alla convenuta, la quale, nonostante fosse stata invitata a verificare il pagamento, avvenuto nei modi prescritti e con allegata prova documentale, ha illegittimamente e ripetutamente, invece, solo continuato a compulsare l’incolpevole attore, omettendo di verificare, con un minimo di diligenza, che la sua pretesa di pagamento era stata pienamente soddisfatta.
Volendo ipotizzare un disguido per il primo pagamento, il fax del 3 ottobre 2007, non contestato nel fatto della sua trasmissione e comunque non revocabile in dubbio sulla base dell’avve-nuta produzione del relativo rapporto di trasmissione, rappresenta il massimo della collaborazione esigibile dal contraente somministrato per l’attività di verifica. L’Ente somministrante, invece di considerare e apprezzare, ha continuato a importunare con diffide generiche e far preoccupare con quelle specifiche e gravi, di minacciato fermo amministrativo di beni mobili registrati e d’ipoteche su beni immobili, il povero e pur diligente, ottemperante e collaborativo utente. Tale (utente), non per libera scelta, ma per necessità insopprimibile di procurarsi acqua, essenziale e ineliminabile elemento per ogni vivente (uomo, animale e vegetale), erogato dal monopolista appaltatore del redditizio affare.
Nonostante tale impegno collaborativo, la convenuta avvertiva nuovamente l’attore, con notazione in calce alla fattura n.592939 del 6 luglio 2007, che era rimasta insoluta la fattura n.259649 del 2005.
Preso in tal modo atto dell’inefficacia del fax, l’attore sperimentava la comunicazione a mezzo raccomandata postale e ne inviava una, contrassegnata con il n.13101293814 del 27 luglio 2007 e ricevuta da Acqaualatina S. p. A. il 1° agosto 2008, nella quale si legge: “Ho comunicato al V/s numero verde tutti gli estremi di pagamento della detta fattura, ma ciò è stato inutile. Con fax 03.10.2005 vi ho rimesso una comunicazione allegando copia delle ricevute di c/c postale comprovanti l’avvenuto pagamento della nota fattura mai pervenutami a causa, verosimilmente, del V/s errore nel mio indirizzo postale. Non avete risposto. Ho ricontattato il V/s numero verde, ma anche questo è inutile. Pertanto allego: – copia mio fax 03.10.05; – copia ricevuta c/c postale attestante l’avvenuto pagamento della nota fattura. Vi invito a prendere buona nota di quanto precisatoVi”. Nemmeno tale comunicazione raggiungeva lo scopo.
Il 17 ottobre 2008, l’attore riceveva la notifica della cartella esattoriale n°057 2008 00297994 59, fondata su ruolo n.2008/3876, reso esecutivo da Morandi Silvano il 28 luglio 2008, per l’importo di € 85, 88, sempre sul mai controllato, ma effettuato pagamento della fattura n.259649 del 2005.
L’emissione della cartella esattoriale, non preceduta da un accertamento giudiziale della pretesa o da un’ingiunzione vidimata e resa esecutiva da una autorità terza, apre uno scenario serio e inquietante.
La somministrazione di acqua contro il pagamento di un corrispettivo, preteso dai gestori del sistema idrico integrato, è riconducibile a “un’entrata di diritto privato”, come recentemente ribadito nella sentenza n.335 del 10 ottobre 2008 della Corte Costituzionale (G. U. n.43 del 15 ottobre 2008). In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato la natura privatistica del rapporto tra l’utente e il gestore del servizio idrico integrato risultante dall’applicazione della legge Galli. “Il rapporto che si instaura tra il Comune e il privato, relativo all’erogazione dell’acqua potabile, è un rapporto privatistico” (Cass.3’’ sez. civ. n.3539/08). Con il passaggio dalla disciplina previgente a quella della legge 5 gennaio 1994, n.36, i “canoni” di depurazione delle acque reflue si sono trasformati da tributo a «corrispettivo di diritto privato». L’interpreta-zione della legge n.36 del 1994, condotta alla stregua dei comuni criteri ermeneutici, porta a ritenere che la tariffa del servizio idrico integrato si configuri, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza. L’uso legislativo del termine «corrispettivo» e la rilevata struttura sinallagmatica del rapporto con l’utente, si armonizzano, altresì, con il disposto dell’alinea e della lettera b) del quinto comma dell’art.4 del D. P. R.26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), come modificato dall’art.31, comma 30, della legge 23 dicembre 1998, n.448, i quali considerano (anche) le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commerciali, «ancorché esercitate da enti pubblici», come tali assoggettate a IVA (come dalla richiamata sentenza Corte Cost. n.335 del 8 ottobre 2008; Cassazione, sezioni unite civili, sentenze n.6418 del 2005, n.16426 e n.10960 del 2004). Né si può dubitare sul fatto che le fatture emesse dal gestore del sistema idrico integrato non costituiscono titolo avente efficacia esecutiva idonea per la riscossione del preteso credito mediante ruolo ai sensi del D. lgs. n.46 del 26 febbraio1999.
Acqualatina S. p. A. avrebbe dovuto munirsi preventivamente, quindi, di un idoneo titolo, come qualunque altro cittadino che voglia agire coattivamente contro il debitore ritenuto inadempiente.
L’art.17 del D. Lgs.26 febbraio 1999, n.46 (entrate riscosse mediante ruolo), ai commi 3/bis e 3/ter, come modificati dal comma 151 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria, in vigore dal 1° gennaio 2008), prescrive: “All’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639». Il testo, modificato con tali disposizioni è, pertanto, il seguente: “3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639”.
Il successivo art.21 del suddetto D. Lgs.26 febbraio 1999, n.46 (presupposti per l’iscrizione a ruolo) stabilisce che: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art.24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Nella fattispecie, dagli atti comunicati e notificati (fatture e cartella esattoriale) non risulta che Acqualatina S. p. A. sia in possesso della suddetta autorizzazione ministeriale, né che Morandi Silvano sia stato in possesso del titolo avente efficacia esecutiva o di un’ingiunzione emessa, vidimata e resa esecutiva conforme all’art.2 comma 1 del R. D. n.639/1910, prima di emettere e rendere esecutivo il ruolo, azionato con la citata cartella esattoriale e con il concorso del responsabile di Equitalia Gerit S. p. A. , per costringere l’attore a pagare una seconda volta e ingiustamente, come in effetti gli è riuscito, ciò che da tempo aveva pagato e Acqualatina S. p. A. da tempo poteva agevolmente accertare di aver incassato.
La cartella esattoriale, notificata all’attore, è, comunque, generica, equivoca e carente delle informazioni che deve contenere e degli elementi di legge che debbono essere alla base di una legittima riscossione mediante emissione di tale titolo e più specificatamente non consente di conoscere se la Acqualatina S. p. A. , che ha formato il ruolo ed ha commissionato il servizio di riscossione, sia una Società a partecipazione pubblica o meno; se sia stata autorizzata dal Ministero dell’Economia per il recupero di crediti derivanti dalla somministrazione di acqua e, quindi, da operazioni commerciali di diritto privato; ma soprattutto non contiene nessun riferimento all’emissione dell’ingiunzione nel rispetto dell’art.2 del R. D. n.639/1910. L’art.17 dello Statuto estende l’osservanza delle disposizioni previste dalla Legge anche alle concessionarie della riscossione.
Morandi Silvano, pertanto, che ha formato e reso esecutivo il ruolo per la riscossione con la partecipazione di organi o agenti di Equitalia Gerit S. p. A. , non può non aver approfondito la relativa normativa e aver conseguito sicura conoscenza dell’illegittimità di attivare la procedura senza essersi preventivamente provvisto della necessaria autorizzazione e dell’indispensabile titolo esecutivo o atto equipollente. Ritenuto, peraltro, che sussiste evidente il pericolo attuale di una reiterazione di tale condotta nei confronti di un numero di utenti, non quantificabile ma elevato, il giudicante ritiene che nel corso di questo procedimento sia emerso un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, ai sensi dell’art.331 c. p. p. , per cui è costretto a dare ottemperanza alla disposizione di cui al quarto comma di tale articolo, provvedendo a trasmettere senza ritardo la relativa denuncia al pubblico ministero.
Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, non sussiste dubbio alcuno che chi ha ricevuto era in mala fede, per cui i frutti e gli interessi vanno corrisposti dalla data del pagamento.
La somma effettivamente pagata dall’attore di € 87, 14 (di cui € 85, 88 indicata nella cartella, più € 1, 10 per tassa postale di versamento e € 0, 13 per commissioni), deve essere accresciuta di € 1, 40, a titolo di accessori di cui all’art.2003 c. c. , a far tempo dalla data di pagamento del 17 ottobre 2008, per una somma finale complessiva di € 88, 54, calcolata alla data di pubblicazione, mediante deposito, della presente sentenza.
Va accolta anche la domanda di risarcimento del danno subito dall’attore, che ha anche provato, con idonea certificazione medica, di essere cardiopatico. Questi motiva la richiesta con le considerazioni che seguono: “in virtù delle norme di riferimento disciplinanti la fattispecie, il danno “ingiusto” subito dall’attore a seguito della notificazione della cartella esattoriale formata per esclusiva iniziativa del Acqualatina, è consistito oltre che nella intuitiva inquietudine e preoccupazione sorta naturalmente al momento in capo all’attore ma anche nell’altrettanto naturale affannosa ricerca di atti, documenti, ricevute, raccomandate necessari a dimostrare il proprio tempestivo adempimento dell’obbligazione costituita dalla prestazione di pagare il corrispettivo di quanto somministratogli dal gestore ed invece inopinatamente, indebitamente e con esplicita minaccia di iscrizione ipotecaria e pignoramento dei propri beni immobili e mobili e di sequestro amministrativo delle proprie vetture, perentoriamente richiestogli per la quarta volta ed in pendenza di documentata cardiopatia”. Lo stesso attore, nelle note conclusionali osserva: “Peraltro giova osservare, sotto il suddetto profilo del danno, come il comportamento giudiziale di Acqualatina, lungi dall’essere compositivo, conciliante, consono ai propri compiti di istituto ancora più delicati e responsabili in virtù della sua posizione contrattuale e che è connotata dalla gestione di un servizio di assoluta pubblica necessità prestata in regime di totale monopolio, quanto meno prudente se non umile nel considerare le doglianze dell’attore, sia stato invece connotato da mala fede grave, laddove pone nel dubbio la avvenuta ricezione di un fax e non valuta la comunicazione pervenutale il 01.08.07 in merito alla sua oggettiva compiuta conoscenza che il pagamento della nota fattura era già stato eseguito; da presunzione di intoccabilità quando si dichiara disponibile a disporre lo sgravio di una cartella che le si è detto e documentato essere già stata pagata invece di offrire banco iudicis il rimborso della somma ingiustamente percepita; da dispotico contegno nel pretendere esplicitamente la compensazione delle spese di una lite che è stato indispensabile attivare per il suo esclusivo comportamento di totale disinteresse verso i diritti dell’utente che si è visto iscritto nella banca dati del concessionario erariale quale moroso per omesso pagamento di rate dovute per godere del servizio idrico integrato mentre detta morosità non esisteva ab origine e la superba convenuta ne era stata messa bene a conoscenza da anni; da benevola sicumera nel dichiararsi meramente disponibile a provvedere allo sgravio della cartella esattoriale invece di esplicitarne il consapevole obbligo immediato peraltro inutile perché la cartella era già stata pagata e di ciò ne aveva già avuta piena contezza per l’esplicita descrizione fattane nell’atto introduttivo del giudizio. Tali espliciti comportamenti giudiziali di Acqualatina in uno al richiesto rigetto della domanda proposta ed alla richiesta di condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite rappresentano pienamente ed esaustivamente l’ipotesi prevista dall’art.96 del codice di procedura civile in quanto dimostrano senza dubbi di alcun genere che la convenuta ha resistito in giudizio sia con mala fede sia con colpa grave e tali da giustificare la presente istanza di sua condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, all’ulteriore risarcimento del danno ex art.2043 c. c. da liquidarsi d’ufficio in misura equitativa”.
Si condividono totalmente le ragioni e la fondatezza della richiesta di condanna della convenuta per aver resistito in giudizio con mala fede e colpa grave, al punto di aver avuto la sfrontatezza di richiedere, oltre al rigetto della domanda, perfino la condanna dell’attore al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio. Si stima equo, in relazione alla gravità del comportamento, quantificare tale danno in complessivi € 2.450, 00, cui va condannata la convenuta Acqualatina S. p. A. , ai sensi sia del primo che del secondo comma dell’art.96 c. p. c.
Le spese di lite e quelle successive occorrende (registrazione) seguono la soccombenza ex art.91 c. p. c..
P. Q. M.
definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, accoglie la domanda e condanna Acqualatina S. p. A. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell’attore Gattinara Giovanni Battista, della somma di € 87, 14, a titolo di restituzione dell’indebito pagamento della cartella esattoriale di pagamento n.057 2008 00297994 59, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
Pone a carico di Acqualatina S. p. A. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese successive occorrende.
Condanna Acqualatina S. p. A. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell’attore Gattinara Giovanni Battista, della somma di € 2.450, 00, per aver agito in questo giudizio con mala fede e colpa grave, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
Condanna Acqualatina S. p. A. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore dell’attore Gattinara Giovanni Battista, che liquida nella complessiva somma € 2.531, 00, di cui € 100, 00 per spese, € 576, 00 per diritti, € 1.585, 00 per onorari ed € 270, 00 per spese generali, oltre I. V. A. e contributo previdenziale come per legge.
Così deciso in Terracina addì 17 febbraio 2009.
Il giudice di pace
(dott. Eugenio Fedele)