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PARTITO DEMOCRATICO
Circolo Cittadino di Fondi
Piazza Porta Vescovo nr. 21
COMUNICATO STAMPA
DAMASCO 2: IL COMUNE PAGA!
Con la Determinazione dirigenziale del I Settore, responsabile la Dott.ssa Tommasina Biondino, nr. 135 del 18/06/2012 viene riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute dalla stessa Dott.ssa Tommasina Biondino nel Procedimento Penale n. 3940/06 R.G.N.R. matricola 226, meglio noto come processo Damasco 2, un procedimento che ha visto lei stessa quale persona imputata e risultata assolta da tutte le imputazioni ascrittale perché il fatto non sussiste (per i capi I e J) e perché il fatto non costituisce reato (per il Capo C). per un totale complessivo di €uro 62.828,00.
Il patrocinio legale dei Dirigenti è disciplinato dall’Art. 28 C.C.N.L. (Contratto collettivo nazionale di lavoro) del 14/09/2000 e dall’Art. 12 dello stesso C.C.N.L. del 12/02/2002. In base a tali disposizioni l’Ente Comune, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento di compiti d’Ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, che deve essere scelto preventivamente e concordemente con l’Amministrazione.
Premesso che siamo rispettosi della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la totale estraneità della Dott.ssa Tommasina Biondino, ci chiediamo quanto segue:
– Nella Determina nr. 135 del 18/06/2012, nella quale viene riconosciuta la liquidazione della parcella per la difesa della Dirigente, si fa un generico riferimento al C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali ma non all’Art. 12 del C.C.N.L. del 12/02/2002;
– Nella stessa Determina non si chiarisce se la Dott.ssa Tommasina Biondino abbia comunicato all’Amministrazione comunale di cui è dipendente, l’apertura del procedimento a suo carico;
– Nella Determina non è dato sapere se la Dott.ssa Tommasina Biondino abbia concordato con l’Amministrazione comunale il legale che doveva assumere la propria difesa;
– Nella Determina non si chiarisce se l’Amministrazione comunale abbia o meno valutato la congruità dell’onere relativo all’assistenza legale della dipendente. Valutazione che l’Ente è tenuta a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela della propria immagine.
Per quel che riguarda la costituzione in giudizio quale parte lesa dell’Amministrazione comunale nel procedimento che vedeva imputati diversi Dirigenti e dipendenti della stessa Amministrazione, la maggioranza condannati in primo grado, si giustifica esclusivamente con un calcolo di opportunità politica, cosa che la dice lunga riguardo al senso della legalità che circola nelle stanze della nuova Casa comunale.
A tal riguardo ci piace riportare questa citazione del Prof. Stefano Rodotà:
“La responsabilità politica riguarda il modo in cui la persona ha esercitato un potere che gli è stato attribuito. Può scattare, deve scattare, anche quando non vi sia una responsabilità penale, per il solo fatto di essersi comportati in maniera contrastante con la correttezza legata all’esercizio di una carica, alla gestione di un affare di Stato, al maneggio di denaro pubblico. E’ per questo che l’articolo 54 ( Costituzione Italiana) parla di “disciplina” e, soprattutto, di “onore”, dunque di etica pubblica, non di codice penale. Per questo è inaccettabile l’assoluzione politica fondata sulla formula “nulla di penalmente rilevante”.
Stefano Rodotà “Elogio del moralismo”, Editori GLF Laterza, ottobre 2011.
Fondi, lì 28 giugno 2012