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Quale giudizio si può esprimere,secondo voi, nei confronti di un Governo che non applica la legge nei confronti di una categoria qualsiasi ma di uomini e donne che che hanno messo e mettono a repentaglio la loro vita e quella dei loro familiari per difendere la legalità e la Giustizia ?

 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 

                           di concerto con 

                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,  recante  «Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e  per
la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per  la  protezione
ed il trattamento sanzionatorio di  coloro  che  collaborano  con  la
giustizia», e successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre  2013,  n.  125,  recante  «Disposizioni   urgenti   per   il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto, in particolare, l'articolo16-ter del citato decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali   sull'ordinamento   di   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n.  138,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante «Misure
per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia  e  delle
altre persone sottoposte a protezione, nonche'  dei  minori  compresi
nelle speciali misure di protezione»; 
  Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2 del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi del Governo nelle adunanze del 28 agosto  2014
e del 23 ottobre 2014; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400 in data 17 ottobre 2014; 

                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                          Norme definitorie 

  1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione  centrale  si
intende  la  Commissione  centrale  di  cui   all'articolo   10   del
decreto-legge 15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 
  2. Per  Servizio  centrale  si  intende  il  Servizio  centrale  di
protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991,  n.  82,  per  l'attuazione  e  la  specificazione  delle
modalita' esecutive del programma speciale di  protezione  deliberato
dalla Commissione centrale. 
  3. Per Funzione Pubblica si intende il Dipartimento della  Funzione
pubblica istituito nell'ambito della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  4. Per amministrazione pubblica si intendono i soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al programma di assunzione di cui all'articolo 16-ter, comma  1,
lettera e-bis) e comma 2-bis, del  citato  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, si provvede per chiamata diretta nominativa,  nell'ambito
dei rapporti di lavoro di cui  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  integrazioni
e modificazioni.
			          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  7,  comma  1,
          lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni). 
              «Art.  7  (Disposizioni  in  materia  di   collocamento
          obbligatorio, di commissioni  mediche  dell'amministrazione
          della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche'  di
          interpretazione  autentica).  -  1.  All'art.  16-ter   del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  marzo  1991,  n.  82,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1,  dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la
          seguente: 
              "e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti  allo
          speciale  programma  di  protezione,  a  un  programma   di
          assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e
          funzioni  corrispondenti  al  titolo  di  studio  ed   alle
          professionalita'  possedute,   fatte   salve   quelle   che
          richiedono il possesso di specifici requisiti;"; 
              b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              "2-bis. Alle assunzioni di  cui  al  comma  1,  lettera
          e-bis),  si  provvede  per  chiamata  diretta   nominativa,
          nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni,  nei  limiti  dei  posti  vacanti
          nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate  e
          nel rispetto delle disposizioni limitative  in  materia  di
          assunzioni, sulla  base  delle  intese  conseguite  fra  il
          Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate.  A
          tal fine, si applica ai testimoni di giustizia  il  diritto
          al  collocamento  obbligatorio  con   precedenza   previsto
          dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
          in materia di vittime del terrorismo e  della  criminalita'
          organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato
          ai sensi dell'art. 17-bis, di concerto con il Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione,   sentita   la   commissione
          centrale di cui all'art. 10, comma  2,  sono  stabilite  le
          relative  modalita'  di  attuazione,  anche  al   fine   di
          garantire la sicurezza delle persone  interessate.  Con  il
          medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri  di
          riconoscimento del diritto ai soggetti non piu'  sottoposti
          allo speciale programma di protezione, anche  in  relazione
          alla  qualita'  ed  entita'  economica  dei  benefici  gia'
          riconosciuti e alle cause  e  modalita'  della  revoca  del
          programma di protezione."». 
          Note alle premesse: 
              - Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettere a)  e  b),
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  si  veda  nella
          nota al titolo. 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  10  e
          16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,  convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,  n.
          82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a  scopo
          di  estorsione  e  per  la  protezione  dei  testimoni   di
          giustizia, nonche'  per  la  protezione  e  il  trattamento
          sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia): 
              «Art. 10 (Commissione centrale  per  la  definizione  e
          applicazione delle speciali misure di protezione). - 1. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i   Ministri
          interessati, e' istituita una commissione centrale  per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione. 
              2-bis.  La  commissione  centrale  e'  composta  da  un
          Sottosegretario di Stato all'interno che  la  presiede,  da
          due magistrati  e  da  cinque  funzionari  e  ufficiali.  I
          componenti della commissione diversi  dal  presidente  sono
          preferibilmente  scelti  tra  coloro  che  hanno   maturato
          specifiche esperienze nel settore e che siano  in  possesso
          di  cognizioni  relative  alle   attuali   tendenze   della
          criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
          che  svolgono  attivita'  di  investigazione,  di  indagine
          preliminare  sui  fatti  o   procedimenti   relativi   alla
          criminalita'    organizzata    di    tipo     mafioso     o
          terroristico-eversivo. 
              2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre  alla
          proposta  di  cui  all'art.  11,  tutti  gli   atti   e   i
          provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
          gli atti e i provvedimenti della commissione stessa,  salvi
          gli  estratti  essenziali  e  le   attivita'   svolte   per
          l'attuazione delle misure di protezione.  Agli  atti  e  ai
          provvedimenti  della  commissione,   salvi   gli   estratti
          essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
          quelli preposti all'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta  e
          la circolazione degli atti classificati, con classifica  di
          segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 
              2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di  segreteria
          e  di  istruttoria,  la  commissione  centrale  si   avvale
          dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
          Forze  di  polizia.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di
          istruttoria,  la  commissione  puo'  avvalersi  anche   del
          Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14. 
              2-quinquies. La tutela avverso  i  provvedimenti  della
          commissione centrale con cui vengono applicate,  modificate
          o revocate le speciali misure di  protezione  anche  se  di
          tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13,  comma  1,
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              2-sexies. 
              2-septies. 
              2-octies. 
              2-nonies. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          vengono  stabilite  le  modalita'  di  corresponsione   dei
          gettoni  di  presenza  ai  componenti   della   commissione
          centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
          di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
          commissione.  All'onere   derivante   dall'attuazione   del
          presente comma, determinato nella misura massima di  42.000
          euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2003,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2002-2004, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2002,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              3. 
              (Omissis).». 
              «Art.  16-ter  (Contenuto  delle  speciali  misure   di
          protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato
          lo speciale programma di protezione hanno diritto: 
              a)  a  misure  di  protezione   fino   alla   effettiva
          cessazione del pericolo per se' e per i familiari; 
              b) a misure di assistenza, anche  oltre  la  cessazione
          della protezione, volte  a  garantire  un  tenore  di  vita
          personale e familiare  non  inferiore  a  quello  esistente
          prima  dell'avvio  del  programma,  fino   a   quando   non
          riacquistano  la  possibilita'  di  godere  di  un  reddito
          proprio; 
              c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza,  in
          alternativa alla stessa; 
              d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di
          lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione
          dello Stato al cui  ruolo  appartengono,  in  attesa  della
          definitiva sistemazione anche presso altra  amministrazione
          dello Stato; 
              e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato
          guadagno, concordata con la  commissione,  derivante  dalla
          cessazione  dell'attivita'   lavorativa   propria   e   dei
          familiari nella localita' di provenienza,  sempre  che  non
          abbiano ricevuto un risarcimento  al  medesimo  titolo,  ai
          sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  dell'art.  13  della
          legge 23 febbraio 1999, n.  44,  e  il  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato,
          quanto alle somme corrisposte al testimone di  giustizia  a
          titolo  di  mancato   guadagno,   nei   diritti   verso   i
          responsabili dei danni. Le somme  recuperate  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  in
          deroga all'art. 2, commi 615, 616 e  617,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244; 
              e-bis) ad accedere, anche se non piu'  sottoposti  allo
          speciale  programma  di  protezione,  a  un  programma   di
          assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e
          funzioni  corrispondenti  al  titolo  di  studio  ed   alle
          professionalita'  possedute,   fatte   salve   quelle   che
          richiedono il possesso di specifici requisiti; 
              f) a mutui agevolati volti  al  completo  reinserimento
          proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 
              2.  Le  misure  previste  sono  mantenute   fino   alla
          effettiva cessazione del rischio,  indipendentemente  dallo
          stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in
          relazione al quale  i  soggetti  destinatari  delle  misure
          hanno reso dichiarazioni. 
              2-bis. Alle assunzioni  di  cui  al  comma  1,  lettera
          e-bis),  si  provvede  per  chiamata  diretta   nominativa,
          nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni,  nei  limiti  dei  posti  vacanti
          nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate  e
          nel rispetto delle disposizioni limitative  in  materia  di
          assunzioni, sulla  base  delle  intese  conseguite  fra  il
          Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate.  A
          tal fine, si applica ai testimoni di giustizia  il  diritto
          al  collocamento  obbligatorio  con   precedenza   previsto
          dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
          in materia di vittime del terrorismo e  della  criminalita'
          organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato
          ai sensi dell'art. 17-bis, di concerto con il Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione,   sentita   la   commissione
          centrale di cui all'art. 10, comma  2,  sono  stabilite  le
          relative  modalita'  di  attuazione,  anche  al   fine   di
          garantire la sicurezza delle persone  interessate.  Con  il
          medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri  di
          riconoscimento del diritto ai soggetti non piu'  sottoposti
          allo speciale programma di protezione, anche  in  relazione
          alla  qualita'  ed  entita'  economica  dei  benefici  gia'
          riconosciuti e alle cause  e  modalita'  della  revoca  del
          programma di protezione. 
              3. Se lo speciale programma di  protezione  include  il
          definitivo trasferimento in altra localita',  il  testimone
          di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni
          immobili dei quali  e'  proprietario  al  patrimonio  dello
          Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in  denaro  a
          prezzo di  mercato.  Il  trasferimento  degli  immobili  e'
          curato da un amministratore, nominato dal  direttore  della
          sezione per i testimoni di giustizia del Servizio  centrale
          di  protezione  tra  avvocati  o   dottori   commercialisti
          iscritti nei rispettivi albi professionali,  di  comprovata
          esperienza.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  ministeriale  13  maggio  2005,  n.  138
          (Misure per il reinserimento sociale dei  collaboratori  di
          giustizia e delle altre persone  sottoposte  a  protezione,
          nonche'  dei  minori  compresi  nelle  speciali  misure  di
          protezione)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          luglio 2005, n. 166. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi  3  e
          4,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 

          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  degli  articoli  10  e  16-ter   del
          decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 14  del  citato
          decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: 
              «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). -  1.  Alla
          attuazione e alla specificazione delle modalita'  esecutive
          del  programma  speciale  di  protezione  deliberato  dalla
          commissione  centrale  provvede  il  Servizio  centrale  di
          protezione istituito, nell'ambito  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, con decreto del Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  che  ne   stabilisce   la
          dotazione di personale e di mezzi,  anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sentite le amministrazioni  interessate.  Il
          Servizio  centrale  di  protezione  e'  articolato  in  due
          sezioni,  dotate  ciascuna  di  personale  e  di  strutture
          differenti  e  autonome,  aventi   competenza   l'una   sui
          collaboratori di  giustizia  e  l'altra  sui  testimoni  di
          giustizia. Il Capo della polizia - direttore generale della
          pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti  e  tra
          autorita' di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi  di
          speciali misure di protezione, indicate nei decreti di  cui
          all'art. 17-bis, comma 1, la cui determinazione  spetta  al
          prefetto del luogo di residenza attuale del  collaboratore,
          anche   mediante   impieghi   finanziari    non    ordinari
          autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo  della
          polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  1,  comma
          2, e 2, commi 2 e 3,  del  citato  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)  (Art.  1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo  n.  80  del  1998).  -
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              «Art. 2 (Fonti) (Art. 2, commi da 1  a  3  del  decreto
          legislativon. 29 del 1993, come sostituiti prima  dall'art.
          2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2
          del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 
              2.  I  rapporti  di   lavoro   dei   dipendenti   delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti di lavoro la cui applicabilita'  sia  limitata  ai
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
          di essi, possono essere derogate da successivi contratti  o
          accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
          ulteriormente   applicabili,   solo   qualora   cio'    sia
          espressamente previsto dalla legge. 
              3. I rapporti individuali di lavoro di cui al  comma  2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati secondo i criteri e  le  modalita'  previste  nel
          titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
          L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'   avvenire
          esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
          previsti dai commi 3-ter  e  3-quater  dell'art.  40  e  le
          ipotesi  di  tutela  delle  retribuzioni  di  cui  all'art.
          47-bis, o, alle  condizioni  previste,  mediante  contratti
          individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti  o  atti
          amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
          previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
          dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti economici piu'  favorevoli  in  godimento  sono
          riassorbiti con le modalita' e nelle  misure  previste  dai
          contratti  collettivi  e  i  risparmi  di  spesa   che   ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva.».