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Csm, i punti della riforma approvata dal Consiglio dei ministri

Csm, i punti della riforma approvata dal Consiglio dei ministri

09 Agosto 2020

di AMDuemila


In Consiglio dei ministri è stata approvata la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm. Ad annunciarlo sono stato ieri sera il premier 
Giuseppe Conte ed il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Ma cosa si prevede nel corposo testo che ora dovrà affrontare l’iter parlamentare?

Paletti al correntismo e sorteggio per le commissioni
“All’interno del Consiglio superiore della magistratura non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed imparzialità”, recita la riforma Bonafede. Inoltre, delle Commissioni del Csm competenti su nomine, valutazioni e incompatibilità ambientali e/o funzionali non potranno far parte i componenti effettivi della sezione disciplinare. I componenti delle singole commissioni saranno individuati annualmente “tramite sorteggio”.

Elezioni togati, parità di genere e sorteggio
Tornano a 30 i membri del Csm (20 togati e 10 laici), che erano stati ridotti a 24 dalla riforma del 2006. L’elezione dei togati avviene con voto in due turni in 19 collegi. Ogni collegio, stabilisce la riforma, deve esprimere un numero minimo di dieci candidature, di cui cinque per ciascun genere, e rispettare la parità di genere anche nel caso in cui esprime un numero superiore di candidature. Quando le candidature sono in numero inferiore a dieci oppure non rispettano la parità di genere “l’ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica, ad estrazione a sorte delle candidature mancanti tra i magistrati che sono eleggibili in modo tale che, tramite estrazione da elenchi separati per genere, sia raggiunto il numero minimo di candidature e rispettata la parità di genere”.

Nel Csm no a laici di governo
Si legge ancora nel testo che “i componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo o non lo siano stati negli ultimi due anni, non siano componenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni”.

Magistrati in politica, abbandono della toga
“Alla cessazione del mandato” i magistrati che “per un periodo superiore a sei mesi” hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti, “sono inquadrati in un ruolo autonomo del ministero della Giustizia o di altro ministero”.
Nel testo si specifica che “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della giunta regionale, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale”. Per quanto riguarda la carica di sindaco in comuni con più di centomila abitanti i magistrati non sono eleggibili se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all’atto dell’accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno due mesi.

Incarichi direttivi nelle Procure
La riforma entra anche nel merito delle regole sulle nomine dei vertici degli uffici. I procedimenti saranno “avviati e istruiti secondo l’ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti” con l'”audizione dei candidati” se richiesta da “almeno tre componenti della Commissione” e “modalità idonee a sentire i rappresentanti dell’avvocatura, nonché i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati”. Chi partecipa alla selezione deve aver frequentato corsi presso la Scuola superiore della magistratura”. Inoltre, torna il criterio dell’anzianità come “criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini”.
Nella valutazione per la conferma nell’incarico direttivo, il Csm dovrà tenere conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell’ufficio e delle osservazioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati.
Inoltre il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non potrà partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall’assunzione delle predette funzioni.
Per quanto riguarda poi chi rientra in ruolo dopo essere stato togato al Csm, “prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l’incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza”.
Inoltre, gli ex togati non possono per un arco temporale pari a due anni essere collocati “fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie”, tranne che per lo “svolgimento di funzioni elettive”.

Organizzazione Procure
Il Consiglio superiore della magistratura stabilirà “principi generali per la formazione del progetto organizzativo” dei procuratori della Repubblica che dovrà riguardare anche “criteri di priorità nella trattazione degli affari”.

Accesso in magistratura
Infine i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza “a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni” possono essere “immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario”.

Fonte:http://www.antimafiaduemila.com/