Il Circolo Larus prende posizione in merito all’indecente attacco che l’amministrazione comunale, con a capo il sindaco dott v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} <!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 240.95pt right 481.9pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 240.95pt right 481.9pt; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} span.MsoFootnoteReference {vertical-align:super;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.apple-style-span {mso-style-name:apple-style-span;} span.apple-converted-space {mso-style-name:apple-converted-space;} /* Page Definitions */ @page {mso-footnote-separator:url(“cid:header.htm@01CA5313.D80794E0”) fs; mso-footnote-continuation-separator:url(“cid:header.htm@01CA5313.D80794E0”) fcs; mso-endnote-separator:url(“cid:header.htm@01CA5313.D80794E0”) es; mso-endnote-continuation-separator:url(“cid:header.htm@01CA5313.D80794E0”) ecs;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.9pt 37.3pt 2.0cm 45.0pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-title-page:yes; mso-footer:url(“cid:header.htm@01CA5313.D80794E0”) f1; mso-first-header:url(“cid:header.htm@01CA5313.D80794E0”) fh1; mso-first-footer:url(“cid:header.htm@01CA5313.D80794E0″) ff1; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:634022317; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:637707664 -732134416 68157443 68157445 68157441 68157443 68157445 68157441 68157443 68157445;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} –>COMUNICATO LARUS LEGAMBIENTE SUL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SABAUDIA
Il Regolamento del Lago di Paola emanato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale è un atto nullo per incompetenza amministrativa dell’organo che l’ha emanato, cioè il Comune di Sabaudia. A tale riguardo, risulta del tutto incredibile la persistenza con la quale l’amministrazione comunale insiste in una condotta prepotente e nell’emanazione di atti amministrativi palesemente nulli, inefficaci, che espongono la città di Sabaudia a ripetute pessime figure a livello regionale, nazionale ed internazionale.
Ricordiamo, infatti, che la Regione Lazio ha emanato le norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico n. 13, dove all’art. 28 ha vietato espressamente la navigazione a motore nel lago di Paola, mentre è consentita la pesca ed altri generi di navigazione. A questo riguardo, il circolo Larus Legambiente di Sabaudia è favorevole alla possibilità di individuare deroghe speciali al divieto di navigazione a motore nel Lago per attività economiche ecosostenibili, sportive, sociali e religiose. Per ricordarlo ad un’amministrazione apparentemente “distratta”, il dibattito sulla legittimità giuridica dell’atto promulgato riguarda materie paesistiche e ambientali la cui competenza è stata demandata in via esclusiva alle Regioni. Lo Stato, infatti, stabilisce le linee fondamentali e le direttive generali, le Regioni emanano le norme tecniche in tali materie, e non il Comune[1]. Vi è a riguardo unanimità di interpretazione. Il regolamento comunale, violando l´art 28 del PTP n. 13, che vieta la navigazione a motore nel lago di Paola, è lesivo delle attribuzioni regionali di cui gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, sia in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all´art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché lesivo del principio di leale collaborazione. Tale atto si pone in contrasto anche con le norme di cui al d.lgs. n.112 del 1998. Le Regioni per altro possono emanare norme solo più restrittive di tutela ambientale rispetto a quelle statali e in tal caso, come recita la sentenza della Corte Costituzionale del 23 gennaio 2009 n.12, le norme regionali prevalgono su quelle statali. Il Comune non ha dunque titolarità in materia e l’ordinanza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche non gli attribuisce questo potere. Quest’ultimo sa bene, infatti, che non può modificare, né può far modificare dal Comune di Sabaudia, le norme di tutela paesistiche e il conseguente divieto di navigazione a motore nel lago di Paola, tanto che l’ordinanza del 10 agosto 2009 ammette la permanenza del divieto di navigazione a motore ove vi siano “vincoli di altra natura”[2]. Inoltre il Tribunale pare essere incorso in una svista da cui nasce l’equivoco della navigabilità del lago cavalcato dal Comune di Sabaudia. La sentenza infatti recita a pagina 2:
“…deduce la violazione dell’art. 6 della legge regionale del Lazio n.24/1998 che non contiene alcun divieto di navigazione a motore sui laghi ed afferma l’inesistenza del divieto per il Lago di Paola ove l’esercizio continuo e costante della navigazione si è sempre svolto senza che il Parco o gli organi preposti alla gestione ed alla vigilanza abbiano sollevato alcun rilievo…”
È perfettamente ovvio che l´art. 6 della legge regionale 24/1998 non preveda il divieto di navigazione a motore sui laghi o nel lago di Paola poiché esso si riferisce esclusivamente alla “protezione delle coste dei laghi” e riguarda quindi solo la terraferma e non la superficie acquea, dove sono evidenti le difficoltà della navigazione a motore.
Vale la pena inoltre far notare per l’ennesima volta che il lago di Paola rientra nel piano territoriale paesistico n.13 ed esattamente nel sub-ambito 13/1, riguarda aree di estrema importanza, tutte sottoposte a vari tipi di vincolo derivanti sia dalla normativa della Legge 1497/39, sia dalla Legge 431/85. Tali aree di grande interesse pubblico, appartengono per la quasi totalità al Parco Nazionale del Circeo (istituito con R.D.L. 25/1/1934 n.285 e più volte ampliato), per altro unico Parco Nazionale costiero esistente in Italia, le cui zone umide (Laghi di Sabaudia, Monaci, Caprolace nonché Fogliano appartenente ad altro Ambito) sono definite di “importanza internazionale” in base all’accordo di Ramsar del 2/2/1971. Il lago di Paola è stato classificato come un´area di eccezionale pregio naturalistico e scientifico, destinate alla tutela integrale e come tale inidoneo a sopportare qualsiasi intervento di trasformazione, pena la distruzione progressiva delle loro qualità, con la sola eccezione delle operazioni di restauro dei resti archeologici. Ciò non significa, come strumentalmente viene spesso dichiarato, il blocco totale di qualunque attività economica nel Parco nazionale. Si tratta questa di una tesi priva di qualunque fondamento e per altro falsa anche alla luce delle esperienze maturate in altri parchi nazionali, dove invece si sono raggiunti risultati economici e occupazionali importanti attraverso politiche di valorizzazione delle ricchezze storico-ambientali locali e di sviluppo economico ecosostenibile. A questo riguardo, è fuor di dubbio la necessità di fermare la speculazione edilizia, progetti lesivi degli ambienti del Parco (come il progetto di riqualificazione ambientale presentato dalla Provincia di Latina o il progetto di raddoppio del porto di San Felice Circeo) e investimenti sospetti (versanti sui quali poco le amministrazioni dei comuni ricadenti nel Parco nazionale e la stessa amministrazione provinciale hanno fatto) ed invece sostenere con forza attività imprenditoriali ecosostenibili, investimenti economici trasparenti, idee di sviluppo e di promozione innovative, una nuova e migliore fruibilità del Parco, perché possa quest’ultimo diventare volano reale di sviluppo economico, culturale e occupazionale.
Il divieto di navigazione a motore, dunque, non può essere derogato né dal Comune, né dal Parco Nazionale del Circeo, né dal Ministero; esso è in vigore tutt’oggi nonostante il regolamento comunale. A tale divieto di navigazione a motore e agli altri divieti prescritti nel P.T.P. n.13 sono sottoposte proprietà sia pubbliche sia private[3]. Per questa ragione, la navigazione a motore consentita dal Regolamento comunale di Sabaudia, o da altre istituzioni pubbliche, compreso lo Stato, che sono in difformità delle norme emanate dalla Regione Lazio, sono evidentemente nulle.
Le competenze del Comune sono esclusivamente quelle previste dall’art. 77, comma 2/b, della legge regionale 14/1999 (cioè, “i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative”), quando “le
finalità turistiche e ricreative” non siano in contrasto con altre norme in
vigore, come per esempio il divieto della navigazione a motore. Visto infatti che il PTP, come ricordato, vieta la navigazione a motore in modo esplicito sul lago ed è tuttora in vigore, il Comune di Sabaudia non può redigere alcun regolamento che preveda la navigazione a motore senza violare la legge. Come invece puntualmente è accaduto. È disarmante a tal proposito l’incompetenza in materia dell’amministrazione comunale.
Per altro, il trattato comunitario, agli artt.226 e 228, per la violazione delle norme ambientali, prevede l’attivazione delle procedure d’infrazione comunitaria e punisce lo Stato membro al pagamento di una somma forfettaria. Insomma, per responsabilità ancora dell’amministrazione comunale a pagare saranno probabilmente ancora una volta i cittadini italiani.
Dopo quanto scritto, annunciamo un prossimo esposto alla Magistratura competente, chiediamo che la Regione Lazio (Assessorato all’Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli in particolare), nonché il Ministero dell’Ambiente, attivino le procedure necessarie perché tale regolamento venga presto annullato per non continuare la farsa della promulgazione di documenti e atti nulli e ricondurre il dibattito e le azioni delle amministrazioni competenti in materia nella giusta direzione prevista da norme e procedure certe e l’inserimento del suddetto regolamento nell’esposto sul quale il circolo sta lavorando e che verrà inviato da Legambiente nazionale all’U.E.
Distinti saluti.
Sabaudia, 20.10.2009
Il direttivo del circolo Larus Legambiente di Sabaudia
——————————————————————————–
[1] Così stabilisce il D.lgs. 31 marzo 1998 n.112 – Artt. 51 e segueti e Artt. 68 e seguenti, che auspichiamo vengano letti con attenzione dall’amministrazione comunale, ancora il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.382 (TESTO COORDINATO, aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n.490), la sentenza della Corte Costituzionale del 22 luglio 2009 n.225.
[2] L’ordinanza recita a pagina 4: “…la navigazione a motore sul Lago di Sabaudia, pur necessitando di apposita regolamentazione date le dimensioni dello specchio d’acqua ed il suo inserimento in una zona protetta, deve ritenersi, in assenza di concreti e comprovati pregiudizi o vincoli di altra natura, del tutto libera…”.
[3] Sarebbe sufficiente rileggersi con un minimo di attenzione quanto stabilisce la Corte Costituzionale con sentenza n. 12 del 23 gennaio 2009 (ud. 14 gennaio 2009) e quella del 22 luglio 2009 n. 225.