12 Novembre 2024 – 17:21
Rigettata l’istanza proposta dagli eredi del “re dello zucchero”
VILLA LITERNO – La seconda sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Luciano Imperiali si è pronunciata sul ricorso presentato dagli eredi di Dante Passarelli: Giovanni, Davide, Franco e Gianluca, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli sezione misure di prevenzione.
I giudici di secondo grado hanno rigettato l’istanza proposta dagli eredi del ‘re dello zucchero’ contro il provvedimento con il quale il tribunale sammaritano aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di confisca dei beni.
I beni di cui si è trattato in udienza riguardavano immobili a Castel Volturno e Villa Literno, acquistati prima del 1988, anno in cui è stata segnalata la pericolosità sociale di Dante Passarelli, considerato vicino alla fazione Schiavone del clan dei Casalesi.
Secondo quanto accertato da un ingegnere nominato dagli eredi di Passarelli, i beni non avevano subito modifiche e attività edilizia e, quindi, sarebbero dovuti restare nelle disponibilità della famiglia, non essendo in alcun modo legati al rapporto tra Dante Passarelli e la criminalità.
Per quanto riguarda, invece, tre società di famiglia confiscate, la Ipam, la tenuta agricola La Balzana e la srl Immobiliare Bellavista, gli eredi di Dante Passarelli avevano riportato nel ricorso le dichiarazioni del custode giudiziario, il quale avrebbe segnalato che le società erano controllate dai figli e che, quindi, si trattava di aziende di origine lecita.
Gli eredi dell’imprenditore nel loro ricorso per Cassazione hanno lamentato vizi di legge ritenendo che “i giudici di appello non abbiano valutato gli elementi di novità ai fini della ex tunc del provvedimento di confisca disposta nel 2013. In pratica non sarebbe stata presa in considerazione la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli del 2018 divenuta irrevocabile nel 2021, con la quale era stata revocata la confisca relativamente alle quote della società Ipam srl, Immobiliare Bellavista srl e Ditta Passarelli Dante e Figli e di tutti i beni immobili di tali società oggetto del decreto applicativo della misura di prevenzione”. I ricorrenti lamentano anche che la “Corte di Appello ha escluso la sussistenza del contrasto di giudicati (quello relativo alla confisca nel procedimento di merito e quello della confisca di prevenzione) sul presupposto che la decisione del 2018 aveva omesso di confrontarsi col giudicato formatosi nel 2017”.
Per la Suprema Corte i ricorsi sono infondati e vanno pertanto rigettati poichè “i ricorrenti non hanno indicato la prova nuova non valutata o pretermessa dalla Corte di Appello che giustificherebbe la revoca della misura di prevenzione limitandosi a riprodurre fatti già riportati nel decreto emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2013, già vagliato.In merito al contrasto dei giudicati, non sussiste nonostante l’identità delle parti processuali e dei cespiti oggetto delle due decisione avendo dato un rilievo diverso alla morte di Dante Passarelli. I beni oggetto della restituzione erano oramai già entrati nel patrimonio dello Stato”.