Esiste una corposa legge dello stato italiano (39 pagine, compresi gli allegati), ed è il Decreto Legislativo n. 59 del 18.2.2005 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’ inquinamento”. Ne alleghiamo il testo completo.
Tale legge si applica anche a TUTTI gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Ma è stata clamorosamente disattesa proprio a Roma nella procedura autorizzativa concernente l’impianto di gassificazione del CDR (combustibile da rifiuti) costruito nel quadrante ovest della capitale, a Malagrotta. Costruito senza gara nazionale o internazionale ma invece su “assegnazione diretta”, e senza la VIA (Valutazione d’ impatto ambientale) complessiva, o “Studio di sicurezza integrato dell’ area vasta”, che era stato richiesto ufficialmente e ripetutamente dal Comune di Roma nel 2003 e nel 2004.
I vertici del Dipartimento Ambiente della Provincia di Roma, sia politici che amministrativi (che pure hanno, o dovrebbero avere, una funzione specifica di controllo), da noi consultati, hanno dichiarato di non sapere NULLA di un’ applicazione della procedura di AIA, pur doverosa, al gassificatore di Malagrotta. Il quale, come noto, ha per base autorizzativa la mera ordinanza commissariale n. 16 del 25 marzo 2005 (Storace-Verzaxchi), ordinanza prima “sospesa”, a parole, e poi riconfermata, nei fatti, dall’ ultimo Commissario regionale all’ emergenza rifiuti, Marrazzo.
Risulta invece che la procedura di AIA è stata richiesta per un altro inceneritore che il gruppo BEG SpA (in cui partecipano delle società che fanno capo allo stesso proprietario dell’ impianto di Malagrotta, Manlio Cerroni) vuole costruire a Civitavecchia. Impianto che dovrebbe avere una capacità di 160.000 tonn/anno mentre quello di Malagrotta ha una capacità di 180.000 tonn/anno.
Citiamo comunque qualche articolo di questa legge, di assai notevole interesse:
“”6. L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’ art.4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l’ obbligo di comunicare all’ autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorità competente ed ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’ autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l’ autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’ art.4 comma 1, e dell’art.18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all’ art. 11, comma 3.””
In realtà, il gassificatore di Malagrotta, se non viene sottoposto alla procedura di AIA, non dovrebbe poter effettuare neanche le prove di funzionamento e il collaudo – se non si adegua a questa legge dello stato.
NELLA SITUAZIONE ATTUALE, INVECE – CHE E’ ALLARMANTE E FUORI CONTROLLO – IL GASSIFICATORE SI FA GIA’ NOTARE DALLA POPOLAZIONE PER L’ INQUINAMENTO ACUSTICO (!) CHE PROVOCA CON IL GRANDE FRAGORE DEI MACCHINARI E PER I FUMI (E’ SUCCESSO NELLA NOTTE FRA IL 4 E IL 5 AGOSTO). SI TRATTA IN TUTTA EVIDENZA DI PROVE CHE VENGONO EFFETTUATE DALLA SOCIETA’ DI GESTIONE IN UN’ ASSENZA SEMPLICEMENTE TOTALE DI CONTROLLI E DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI.
E’ UNA SITUAZIONE ASSURDA E POTENZIAZLMENTE PERICOLOSA.
Sergio Apollonio