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Il concorso esterno in associazione mafiosa: la visione di Falcone e Borsellino nelle parole di Gian Carlo Caselli

Il concorso esterno in associazione mafiosa: la visione di Falcone e Borsellino nelle parole di Gian Carlo Caselli

di Stefano Baudino


L’opera rivoluzionaria del pool antimafia non si fermò all’ottenimento di un’incredibile quantità di condanne per associazione mafiosa nel Maxiprocesso. I giudici istruttori avevano piena cognizione del fatto che l’organizzazione criminale Cosa Nostra, potere che sarebbe dovuto essere in teoria antitetico ed ontologicamente contrapposto rispetto a quello dello Stato italiano, poteva in realtà contare su legami molto solidi con le sue diramazioni: il mondo istituzionale italiano e la mafia erano andati spesso a braccetto ed era ora che qualcuno tentasse di far luce su questo tipo di rapporti.
Gian Carlo Caselli, che ricoprì l’importantissimo incarico di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo dal 1993 al 1999, all’interno del suo saggio La verità sul processo Andreotti, spiega che “in sostanza, Falcone e gli altri del pool sostengono che lo strumento giuridico con cui affrontare il nodo nevralgico delle responsabilità penali nell’area grigia è la fattispecie del concorso esterno”. Infatti, “a titolo di partecipazione nell’associazione può essere punito soltanto chi ne fa parte integrante, assumendovi un ruolo stabile condividendone le finalità. Ma c’è anche chi, pur rimanendo estraneo al tessuto organizzativo dell’associazione, stringe con essa un patto scellerato. Si pensi al politico o all’imprenditore che vogliano avvalersi di scorciatoie (la forza intimidatrice della mafia) per ottenere consensi elettorali o sbarazzarsi della concorrenza, mettendo nel contempo a disposizione del mafioso il proprio potere politico o economico”. Conclude dunque Caselli: “Il rafforzamento che ne deriva all’associazione è evidente. Ed è un rafforzamento strutturale, non soltanto sporadico o episodico, in virtù del quale la mafia è un potere criminale – prima ancora che un sodalizio criminoso – fondato sulla violenza, che per la sua sopravvivenza ha bisogno di costanti rapporti con settori della classe dirigente”. A riprova di questo, basti leggere il testo della sentenza-ordinanza del 17 Luglio 1987 dei giudici istruttori di Palermo, conclusiva del processo “maxi-tercontro la mafia, in cui viene scritto che “manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni possono – eventualmente – realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, sussumibili – a titolo concorsuale – nel delitto di associazione mafiosa. Ed è proprio questa convergenza di interessi col potere mafioso […] che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti nella crescita di Cosa Nostra e della sua natura di contropotere, nonché, correlativamente, delle difficoltà incontrate nel reprimerne le manifestazioni criminali”.
Pur non esistendo nel diritto penale italiano una norma che preveda specificamente il concorso esterno in associazione mafiosa, esso si ricava dalla combinazione tra l’art. 110 del codice penale (“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”) e l’art. 416-bis, che prevede come reato l’associazione di tipo mafioso.

30 Marzo 2020

fonte:http://www.antimafiaduemila.com/