Ai sensi dell’art. 20 della legge 1º aprile 1981 n. 121, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è presieduto dal prefetto ed è composto:
dal questore;
dal sindaco del comune capoluogo di provincia;
dal presidente della provincia;
dai comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
Il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare, nonché, d’intesa con il procuratore della Repubblica competente, componenti dell’ordine giudiziario.