Preg.MO Sindaco del Comune di Fondi,
a mezzo PEC con firma digitale
mi sembra poco chiara la nuova determinazione n. 50 del 23-05-2012 del Comune di Fondi
http://www.comunedifondi.it/public/modulistica/34383767280583.pdf
come cittadino mi domando, se l’operato del Comune è perfetto perché non affrontare l’udienza di merito del TAR del 04/10/2012 ?
inoltre mi sembra che il TAR non ha chiesto la revoca ma ha ordinato la sospensione del provvedimento
afferma il TAR:
il ricorso appare assistito da elementi di fondatezza con riguardo alla omessa predisposizione di criteri di valutazione dei candidati con attribuzione dei relativi punteggi, oltre che in riferimento al difetto di comparazione dei curricula dei partecipanti alla selezione;
quindi il TAR:
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 04.10.2012.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in E. 500.
quindi il Comune dovrebbe (a mio umile avviso) rivalutare i candidati secondo le indicazioni del TAR,
si legge poi in questa determinazione:
di rinviare ad un successivo provvedimento l’indizione di un nuovo avviso pubblico
cosa significa ?
1. rivalutare i candidati secondo le indicazioni del TAR ?
2. oppure fare un’altra procedura selettiva ?
si ringrazia fin da adesso per la risposta
Fondi lì 24/05/2012
art. 21, Cost., firmato digitalmente da, francesco fusco