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Nessun favoreggiamento, tutti assolti

Nessun favoreggiamento, tutti assolti

Inizialmente essi si posero il problema che l’abitazione fosse sorvegliata dalle forze dell’ordine e proprio per questo motivo l’incarico di procedere alla eliminazione di ogni traccia relativa al Riina ed alla famiglia venne affidato, tramite il cugino, ai Sansone, che potevano andare e venire dal residence senza problemi in quanto vi abitavano.

La scelta di questi soggetti comprova che la mafia ignorava del tutto che invece proprio loro fossero stati individuati e grazie a questo si fosse pervenuti ad osservare via Bernini ed all’arresto del Riina.

Pertanto, l’intuizione del ROS di non svelare il dato di conoscenza relativo alla via ed agli imprenditori, che fu alla base della scelta di rinviare la perquisizione, fu esatta se riferita alle future proiezioni investigative, ma del tutto errata nel presente di quella decisione, in quanto, proprio perché li credeva sconosciuti alle forze dell’ordine, l’organizzazione mafiosa se ne servì nell’immediato per ripulire l’abitazione.

L’associazione criminale, inoltre, si affrettò ad agire, subito dopo la cattura del Riina, nel presupposto che il complesso fosse osservato, mentre come si è visto così non era, per cui i Sansone, anche se fermati dai carabinieri, avrebbero avuto comunque, in quanto residenti, la giustificazione ad entrarvi.

Solo con il passare dei giorni, hanno riferito il La Barbera ed il Brusca, l’iniziale preoccupazione e timore di essere sorpresi lasciò il posto alla soddisfazione ed alla sorpresa di constatare che non c’erano problemi e tutto stava procedendo al meglio.

Anche le frasi, attribuite dal Giuffré a Bernardo Provenzano ed a Benedetto Spera, i quali commentando l’accaduto avrebbero detto che “per fortuna” in sede di perquisizione del 2.2.93 i carabinieri non avevano trovato nulla, confermano che lo stesso Provenzano non si aspettava un simile esito e dunque non aveva preso parte alla “trattativa”, consegnando il Riina in cambio dell’abbandono del “covo” nelle mani del sodalizio criminale.

La ricostruzione, coerente e supportata da dati di fatto provati, degli accadimenti relativi allo svuotamento della casa ha consentito di accertare, da una parte, che il complesso di via Bernini fu individuato soltanto grazie alle attività investigative del ROS, dall’altra, che la mafia agì sul “covo” ignorando l’inesistenza del servizio di osservazione ed anzi supponendo che fosse in corso.

Questi elementi consentono, pertanto, di escludere che il latitante venne catturato grazie ad una “soffiata” dei suoi sodali sul luogo ove dimorava, non essendo emerso a sostegno di quest’ipotesi alternativa alcun elemento, neppure di natura indiziaria, se non la stessa supposizione, elaborata a posteriori, sui motivi per i quali furono omessi la perquisizione, prima, ed il servizio di osservazione, poi, sul complesso.

Appare altresì coerente con queste conclusioni la circostanza che neppure si verificò la fine della stagione stragista messa in atto dalla mafia, la quale, anzi, com’è notorio, nel maggio 1993 attentò alla vita del giornalista Maurizio Costanzo e fece esplodere un ordigno a via dei Georgofili a Firenze, nel mese di luglio compì altri attentati in via Pilastro a Milano, a San Giovanni in Laterano ed a San Giorgio al Velabro a Roma, mentre a novembre pose in essere il fallito attentato allo stadio olimpico di Roma.

Se la cattura del Riina fosse stata il frutto dell’accordo con lo Stato, tramite il quale era stata siglata una sorta di “pax” capace di garantire alle istituzioni il ripristino della vita democratica, sconquassata dagli attentati, ed a “cosa nostra” la prosecuzione, in tutta tranquillità dei propri affari, sotto una nuova gestione “lato sensu” moderata, non si comprenderebbe perché l’associazione criminale abbia invece voluto proseguire con tali eclatanti azioni delittuose, colpendo i simboli storico-artistici, culturali e sociali dello Stato, al di fuori del territorio siciliano, in aperta e sfrontata violazione di quel patto appena stipulato.

Anche i progetti elaborati dal Provenzano di sequestrare od uccidere il cap. De Caprio, di cui hanno riferito in dibattimento, in termini coincidenti, i collaboratori Guglielmini, Cancemi e Ganci, appaiono in aperta contraddizione con la tesi della consegna del Riina al ROS.

Se così fosse avvenuto, il boss non avrebbe avuto alcun interesse alla ricerca del capitano “Ultimo”, mentre, da quanto sopra, è stato accertato che effettivamente si cercò di individuarlo, tramite un amico del compagno di gioco al tennis.

Se gli elementi di carattere logico e fattuale di cui sopra sono idonei a smentire l’ipotesi della “trattativa” mafia-Stato avente ad oggetto la consegna del Riina, deve concludersi che più verosimilmente l’iniziativa del gen. Mori fu finalizzata solo a far apparire l’esistenza di un negoziato, al fine di carpire informazioni utili sulle dinamiche interne a “cosa nostra” e sull’individuazione dei latitanti.

Sembra confermare una tale interpretazione anche il rilievo che il comportamento assunto dal cap. De Donno e dall’imputato apparirebbe viziato – ponendosi nell’ottica di una trattativa vera invece che simulata – da un’evidente ed illogica contraddizione, solo se si consideri che gli stessi si recarono dal Ciancimino a “trattare” chiedendo il massimo, la resa dei capi, senza avere nulla da offrire.

Forse, proprio sulla scorta di una tale considerazione, gli uomini di “cosa nostra” credettero che in effetti i due ufficiali fossero disponibili, per conto dello Stato, a sostanziali concessioni nei confronti dell’organizzazione pur di mettere fine alle stragi, rimanendo persuasi della “bontà” della linea d’azione elaborata dal Riina che, difatti, verrà portata avanti anche successivamente all’arresto del boss, sperando, verosimilmente, che si potesse giungere, anche con il “capo” in carcere, ad un “ammorbidimento” della lotta alla mafia portata avanti dalle istituzioni.

Non può non rilevarsi che nella prospettiva accolta da questo decidente l’imputato Mori pose in essere un’iniziativa spregiudicata che, nell’intento di scompaginare le fila di “cosa nostra” ed acquisire utili informazioni, sortì invece due effetti diversi ed opposti: da una parte, la collaborazione del Ciancimino che chiese di poter visionare le mappe della zona Uditore ove si sarebbe trovato il Riina, verosimilmente nell’intento di prendere tempo e fornire qualche indicazione in cambio di un alleggerimento della propria posizione giudiziaria; dall’altra, la “devastante” consapevolezza, in capo all’associazione criminale, che le stragi effettivamente “pagassero” e lo Stato fosse ormai in ginocchio, pronto ad addivenire a patti.

Il Collegio ritiene, infine, di non poter condividere la prospettazione della pubblica accusa che, sulla base di imprecisate “ragioni di Stato”, ha chiesto di affermare la penale responsabilità degli imputati per il reato di favoreggiamento non aggravato, da dichiararsi ormai prescritto.

Tali “ragioni di Stato” non potrebbero che consistere nella “trattativa” di cui sopra intrapresa dal Mori, con la consapevolezza, acquisita successivamente, del De Caprio e, dunque, lungi dall’escludere il dolo della circostanza aggravante varrebbero proprio ad integrarlo, significando che gli imputati avrebbero agito volendo precisamente agevolare “cosa nostra”, in ottemperanza al patto stipulato e cioè in esecuzione della controprestazione promessa per la consegna del Riina.

La “ragione di Stato” verrebbe dunque a costituire il movente dell’azione, come tale irrilevante nella fattispecie ex art. 378 C.P., capace non di escludere il dolo specifico ex art. 7 L. n. 203/91, bensì di svelarlo e renderlo riconoscibile, potendo al più rilevare solo come attenuante ove se ne ammettesse la riconducibilità alle ipotesi di cui all’art. 62 C.P., comunque escluse dal giudizio di comparazione.

La mancanza di prova sull’esistenza di questi “motivi di Stato” che avrebbero spinto gli imputati ad agire, ed anzi la dimostrazione in punto di fatto della loro inesistenza ed incongruenza sul piano logico, per le considerazioni già esposte – considerato, altresì, che la controprestazione promessa avrebbe vanificato tutti gli sforzi investigativi compiuti sino ad allora dagli stessi imputati, anche a rischio della propria incolumità personale, e lo straordinario risultato appena raggiunto – non consente di ritenere integrato il dolo della fattispecie incriminatrice in nessuna sua forma.

È palese, infatti, che se vi fu “ragione di Stato” si intese “pagare il prezzo” dell’agevolazione, per il futuro, delle attività mafiose, pur di “incassare” l’arresto del Riina, con la piena configurabilità del favoreggiamento aggravato, ma se non vi fu, gli imputati devono andare esenti da responsabilità penale.

Appare, difatti, logicamente incongruo, già su un piano di formulazione di ipotesi in funzione della verifica della prospettazione accusatoria in ordine alla sussistenza del reato base di favoreggiamento con dolo generico, individuare in soggetti diversi dall’organizzazione criminale nel suo complesso coloro che gli imputati avrebbero inteso agevolare tramite la mancata osservazione del residence di via Bernini, così volendo aiutare individui determinati invece che l’associazione nella sua globalità.

L’impossibilità, già da un punto di vista oggettivo, di discernere i soggetti favoriti (la Bagarella neppure era indagata) dall’associazione mafiosa si ripercuote sul versante soggettivo, apparendo inverosimile che gli ausiliatori abbiano agito non al fine di consentire alla mafia la prosecuzione dei suoi affari, in ossequio al “patto scellerato”, ma volendo solo aiutare, nel momento stesso in cui procedevano all’arresto del capo dell’organizzazione, e senza alcuna apparente ragione, determinati affiliati ad eludere le investigazioni o le ricerche.

Ne deriva che, non essendo stata provata la causale del delitto, né come “ragione di Stato” né come volontà di agevolare specifici soggetti, diversi dall’organizzazione criminale nella sua globalità, l’ipotesi accusatoria è rimasta indimostrata, arrestandosi al livello di mera possibilità logica non verificata.

La mancanza di una prova positiva sul dolo di favoreggiamento non può essere supplita dall’argomentazione per la quale gli imputati, particolarmente qualificati per esperienza ed abilità investigative, non potevano non rappresentarsi che l’abbandono del sito avrebbe lasciato gli uomini di “cosa nostra” liberi di penetrare nel cd. covo ed asportare qualsiasi cosa di interesse investigativo e dunque l’hanno voluto nella consapevolezza di agevolare “cosa nostra”.

Sul versante del momento volitivo del dolo, una simile opzione rischierebbe di configurare un “dolus in re ipsa”, ricavato dal solo momento rappresentativo e dalla stessa personalità degli imputati, dotati di particolare perizia e sapienza nella conduzione delle investigazioni.

Ma, quanto al momento rappresentativo, già è stato precisato che il servizio di osservazione non sarebbe valso ad impedire l’asportazione di eventuale materiale di interesse investigativo, che poteva essere evitata solo con l’immediata perquisizione, quanto alle abilità soggettive degli imputati, esse non possono valere a ritenere provata una volontà rispetto all’evento significativo del reato che è invece rimasta invalidata dall’esame delle possibili spiegazioni alternative.

Ne deriva che il quadro indiziario, composto da elementi già di per sé non univoci e discordanti, è rimasto nella valutazione complessiva di tutte le risultanze acquisite al dibattimento e tenuto conto anche della impossibilità di accertare la causale della descritta condotta, incoerente e non raccordabile con la narrazione storica della vicenda come ipotizzata dall’accusa e per quanto è stato possibile ricostruire in dibattimento.

In conclusione, gli elementi che sono stati acquisiti non consentono ed anzi escludono ogni logica possibilità di collegare quei contatti intrapresi dal col. Mori con l’arresto del Riina ovvero di affermare che la condotta tenuta dagli imputati nel periodo successivo all’arresto sia stata determinata dalla precisa volontà di creare le condizioni di fatto affinché fosse eliminata ogni prova potenzialmente dannosa per l’associazione mafiosa.

Per le pregresse considerazioni, entrambi gli imputati devono essere mandati assolti per difetto dell’elemento psicologico.

31 Agosto 2020

Fonte:https://mafie.blogautore.repubblica.it/