Prevenzione antimafia.Azione delle Prefetture inadeguata.Sottrarre al più presto ai Prefetti le competenze e trasferirle alle DDA.Le proposte dell’Associazione Caponnetto
Pubblicato 2 Novembre 2016 | Da admin3 | Modifica
Prevenzione antimafia.Azione delle Prefetture inadeguata.Sottrarre al più presto ai Prefetti le competenze e trasferirle alle DDA.Le proposte dell’Associazione Caponnetto
APPARE SEMPRE PIU’ INADEGUATA L’AZIONE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA DA PARTE DEI PREFETTI.
LA LEGGE,COM’E’ NOTO,DELEGA ALLE PREFETTURE IL COMPITO DELLE PREVENZIONE.
SONO POCHI,PERO’,I PREFETTI CHE LA OSSERVANO E LA APPLICANO IN PIENO.
L’ASSOCIAZIONE CAPONNETTO HA ELABORATO DELLE PROPOSTE CHE PREVEDONO LA SOTTRAZIONE AD ESSI DI TALE COMPITO CON IL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE ALLE DDA.
NIENTE DI ASSIOMATICO E DEFINITIVO,MA SOLO UNA PROVOCAZIONE PER APRIRE UN DIBATTITO SU UNA SITUAZIONE CHE STA ARRECANDO DANNI GRAVISSIMI AL PAESE ED ALLA LEGALITA’.
UNA SITUAZIONE ALLA QUALE E’ NECESSARIO PORRE RIMEDIO CON URGENZA.
Sottrarre ai Prefetti ,per trasferirle ai Procuratori delle DDA,le competenze in materia di prevenzione antimafia.
Le proposte dell’Associazione Caponnetto
Pubblicato 14 Giugno 2015 | Da
ANCHE ALLA LUCE DI QUANTO SEMBRA EMERGERE DA TALUNE VICENDE GIUDIZIARIE NEL PAESE,SI RENDE SEMPRE PIU’ NECESSARIA ED URGENTE L’APPROVAZIONE DI UNA LEGGE CHE SOTTRAGGA AI PREFETTI,PER TRASFERIRLE AI PROCURATORI DELLE DDA,LE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA.
Le proposte modificative del Codice Antimafia dell’Associazione Caponnetto esposte a Montecitorio ai parlamentari del M5S – gli unici a risponderci e ad ascoltarci fra i tanti gruppi ai quali abbiamo chiesto un incontro – della Commissione Parlamentare Antimafia
LE PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE CAPONNETTO MODIFICATIVE DEL CODICE ANTIMAFIA
Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie
“Antonino Caponnetto”
info@comitato-antimafia-lt.org sito https://www.comitato-antimafia-lt.org/Tel3470515527
Codice Antimafia
Proposte modificative della legislazione antimafia
Trasferimento delle competenze in materia di prevenzione antimafia dai prefetti ai procuratori distrettuali
L’associazione Nazionale Antimafia Antonino Caponnetto, segue con molta attenzione e preoccupazione le diverse modifiche introdotte nella legislazione antimafia e le condotte poste in essere dai vertici di importanti amministrazioni centrali e periferiche in sede di applicazione della stessa normativa.
La preoccupazione risiede nella percezione di una visibile e concreta perdita di efficacia dell’azione di prevenzione e di contrasto al deleterio fenomeno delle mafie ovvero del dilagare del deleterio della c.d. mafizzazioene di settori delle istituzioni o meglio delle infiltrazione di sodalizi criminalità nella pubblica amministrazione.
Sull’argomento, a mero titolo esemplificativo si richiama il recentissimo intervento del Sig. Procuratore Nazionale Antimafia, dr. Franco Roberti , riportato dalla stampa Nazionale, reso in audizione in Commissione Giustizia alla Camera sulla revisione del Codice Antimafia: “è opportuna una riflessione sul comma 6 del nuovo articolo 32 bis” del Codice antimafia “che non prevede un filtro per l’adozione del provvedimento di controllo giudiziario, sicché qualsiasi impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia ne può bloccare gli effetti presentando al tribunale” competente per l’applicazione delle misure di prevenzione “una richiesta di applicazione del controllo giudiziario”. “La mancanza del filtro – ha detto Roberti – “è un regalo ai mafiosi”.
Le osservazioni formulate dal Procuratore Nazionale Antimafia, pienamente condivide da questa Associazione, appaiono mettere in luce come gli uffici legislativi di importanti Ministeri, come, nel caso della legislazione antimafia, quelli del Ministero dell’Interno, retti da Prefetti, e del Ministero della Giustizia, elaborino proposte di legge che, a voler escludere ogni celata volontà a realizzare norme finalizzate a concedere “ un regalo ai mafiosi“sembrano indirizzate più a garantire una legalità apparente piuttosto che sostanziale.
Proprio in relazione alla legislazione Antimafia e alle altre correlate disposizioni, l’Associazione Caponnetto ha avuto modo di intercettare altre inspiegabili modifiche legislative che, appaiono anch’esse volte a sacrificare la legalità sostanziale e quindi produrre come ricaduta, maggiori opportunità di inserimento ovvero di consolidamento di sodalizi affaristici criminali in apparati della Pubblica Amministrazione.
Ci si riferisce, per esempio, alle modifiche apportate dall’articolo 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, all’art. 143 del d.lgs. 267/2000. La norma in questione riguarda lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali e delle aziende sanitarie per condizionamento da parte della criminalità organizzata.
Trattasi di una normativa, collocabile tra le c.d. misure di prevenzione avanzate, recepita nell’art. 15 bis della Legge 55/90, introdotto dal legge 221/1991, poi confermata nell’art. 143 del d.lgs. 267/2000 che in applicazione dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, assegna ai prefetti titolari di sedi provinciali, previa delega del Ministro dell’interno, i poteri di accesso antimafia di cui al D.L. 629/82 ( c.d. Legge La Torre) al fine di assumere elementi volti a verificare l’eventuale sussistenza presso Enti Locali delle condizioni per adottare la misura di rigore dello scioglimento degli organi di vertice inquinati dalla mafia .
Si tratta, di un potere straordinario posto a tutela della funzionalità degli organi elettivi e della rispondenza a fondamentali canoni di legalità dell’apparato dell’ente interessato, in un quadro di lotta alla criminalità organizzata e di connesso avanzamento della soglia di prevenzione rispetto a fatti anche sintomatici di interferenze malavitose sulla fisiologica vita democratica dell’ente.
Le modifiche apportate dalla citata legge 15 luglio 2009, n. 94, hanno sensibilmente ridimensionato l’originaria previsione normativa e la spiccata finalità di prevenzione avanzata contenuta nell’art. 15 bis della L.55/1990 ( dichiarato legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 103/1993).
La formulazione originaria, che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, consentiva di conferire significatività ai fini dell’applicazione della misura di rigore, a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente, l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò, pur quando il valore indiziario dei dati raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione.
Egualmente ampio, secondo il modello legale posto dalla norma citata, risultava il margine per l’apprezzamento degli effetti derivanti dai collegamenti o dalle forme di condizionamento in termini di compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento della Amministrazione, del regolare funzionamento dei servizi, ovvero in termini di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, con conseguente idoneità anche di quelle situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata (pena, in tal caso, l’intervento dei modelli penalistici o di prevenzione).
Da quanto precede emerge, in conclusione, che lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 D.lgs. n. 267 del 2000 ( già art. 15 bis della L. 55/90) nella versione vigente prima delle modifiche del 2009, rappresentava la risultante di una valutazione il cui asse portante era costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, dalle precarie condizioni di funzionalità dell’ente” .
La norma aveva quindi carattere preventivo, più che sanzionatorio, mirando ad eliminare le situazioni in cui obiettivamente, a prescindere, cioè, da ogni accertamento circa il grado di responsabilità individuale, l’esercizio del governo locale diveniva soggetto ad anomale interferenze che ne alterano la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità.”. (cfr., IV Sez., 4 febbraio 2003, n. 562 e 22 giugno 2004, n. 4467; V Sez., 14 maggio 2003, n. 2590 e 23 giugno 1999, n. 713;, 22 marzo 1999, n. 319, 3 febbraio 2000, n. 585, 2 ottobre 2000, n. 5225; C.G.A.R.S. 22 aprile 2002, n. 205 – 14 maggio 2003, n. 2590; IV Sezione 10 dicembre 2003, n. 8126; V Sezione 23 marzo 2004, n. 1556- Sentenza C di S – Sez. IV^ n. 1573/2005 – Sentenza C di S Sez. V ^ 23 agosto 2006 n. 4946).
Invero le modifiche introdotte della L. 94/2009 hanno innalzato la soglia di gravità degli elementi richiesti per l’applicazione della misura di rigore, prevedendo l’acquisizione di elementi “concreti, univoci e rilevanti “. Quindi,viene ad essere spostata la valenza giuridica da misura di prevenzione avanzata a misura che pur essendo ancora inquadrabile tra quelle di prevenzione, si accosta significativamente alle misure sanzionatorie e pertanto con l’obbligo da parte dell’Organo statale preposto alle indagini, di assumere elementi caratterizzati da un livello di gravità oltremodo più elevato e conseguentemente con un apporto info-investigativo molto più impegnativo con consegue sensibile riduzione di applicazione della misura di rigore in questione.
Ma vi è di più., pur avendo il legislatore del 2009 previsto un livello di indagini molto più profondo, ha di contro, stabilito che per le attività di indagini volte ad accertare il condizionamento mafioso deve essere delegata una “commissione di indagine” composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, e non più, come avveniva precedentemente, da una Commissione composta anche da delle FF.O.
La norma così formulata comporta la estromissione dalle commissioni di accesso – definite con la nuova norma “ di indagine “ – degli appartenenti alle Forze dell’Ordine . L’assenza dei rappresentati delle Forze di Polizia comporta da un lato il venir meno dell’insostituibile supporto qualitativo ( info-investigativo) offerto dalle stesse FF.O. nel corso delle attività di accesso antimafia presso enti locali e dall’altro una inconfutabile delegittimazione delle stesse.
Precedenti scioglimenti hanno rivelato come il contributo collaborativo offerto dalle FF.O., in quanto componenti delle commissioni di accesso, sia stato determinante nella individuazione di fatti e vicende amministrative rivelatrice di condizionamenti mafiosi dell’azione amministrativa degli Enti oggetto di ispezioni.
Infatti, come è noto, è proprio è soprattutto grazie al contributo degli appartenenti alle Forze di Polizia che è possibile acquisire elementi cognitivi di colleganza di amministratori con la criminalità organizzata, (sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche aventi rapporti con gli enti locali ispezionati) .
Non prevedere la presenza nelle commissioni di accesso di appartenenti alle ff.o. ( Guardia di Finanza – Carabinieri – Polizia di Stato e DIA ) potrebbe produrre innegabilmente concrete ricadute negative sull’esito qualitativo delle indagini stesse e quindi sulla possibile concreta agevole applicazione della norma stessa. Peraltro, tali criticità applicative della norma in questione appaiono accentuate dalle ulteriori modifiche cui si è fatto cenno precedentemente e cioè quelle apportate ai commi 1° e 8° dello stesso art. 143 che prevedono l’acquisizione, come si diceva, di elementi di permeabilità mafiosa caratterizzati da una più elevata soglia di gravità e quindi di maggiore difficoltà acquisitiva rispetto a quelli previsti della originaria normativa . In altri termini, da un lato si aumenta la soglia di gravità degli indizi di mafiosità e dall’altro si riducono i profili professionali specializzati ( FF.OO.) preposti alla ricerca degli elemnti di permeabilità mafiosa.
E evidente che un esito liberatorio elle attività d’indagine da parte della commissione di accesso ( per carenza di indagini) può addirittura produrre paradossalmente una surrettizia legittimazione delle amministrazioni ispezionate, pur se condizionate dalla criminalità organizzata, e consentire alle stesse di fregiarsi di essere state dichiarate immuni da condizionamento mafiosi. .
L’istituto dello scioglimento degli enti per condizionamento mafioso di rigore all’art. 143 del d.lgs. 267/2000 sta, quindi, attraversando una fase di collassamento in termini di efficacia nei risultati soprattutto con riferimento al raggiungimento degli obbiettivi prefissati dalla legge nella sua versione originaria e cioè quelli di impedire sul nascere condotte di inquinamento della vita amministrativa degli enti interessati.
E’ bene ricordare che il procedimento amministrativo relativo all’applicazione delle misura ex art. 143 ruota intorno alla figura dei prefetti titolari di sedi provinciali, i quali, come è noto, sono oggetto di nomina politica ( in quanto deliberata dal Consiglio d Ministri ) con conseguente esposizione degli stessi prefetti al volere dei politici locali che possono incidere sulle decisioni dei politici presenti in seno allo stesso C d M . Profilo questo che fa sorgere non pochi dubbi e perplessità sulla effettiva imparzialità delle decisioni adottate in siffatta materia dagli stessi prefetti. Sul punto ci si soffermerà nelle successive che seguono.
Fatta questa doverosa premessa sullo scioglimento di enti per condizionamento da parte della criminalità organizzata, , occorre, adesso brevemente soffermarsi sulla legislazione afferente la prevenzione antimafia con riferimento alle imprese destinatarie di appalti pubblici e concessioni.
La relativa legislazione di riferimento ha assunto nel tempo una portata giuridica analoga a quello dello scioglimento dei Consiglio comunali per condizionamento mafioso e cioè basata sulla c.d. prevenzione avanzata.
Ai sensi del D.P.R. 252/1998, poi trasfuso con modificazioni, nel codice antimafia approvato con d.lgs. 159/2011, la relativa misura antimafia viene adottata attraverso la c.d. informativa antimafia.
Questa tipologia di atto antimafia, stante la sua natura spiccatamente di prevenzione, non richiede un accertamento di responsabilità e neppure la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nella impresa, ovvero la prova del condizionamento effettivo della gestione dell’impresa da parte della criminalità organizzata .
L’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento cui cospirano, giustifica che il prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa anche in maniera indiretta, ovvero in ogni fattispecie che possa potenzialmente agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni criminali.
Anche questa normativa, purtroppo, ha recentemente subito un intervento legislativo che ne ha ridimensionata l’efficacia. Infatti il nuovo codice antimafia, approvato con d.lgs. 159/2011, al comma 3 dell’art. 94 stabilisce che per le informative antimafia interdittive, relative alle ditte appaltatrici di appalti di servizi e forniture, cioè proprio quegli appalti pubblici ritenuti più appetitosi per le consorterie malavitose, ( appalti rifiuti, trasporti, forniture di pasti ospedalieri e refezione scolastica, vigilanza privata, ecc), non vi è più l’obbligo di recedere dai relativi contratti. Basta una banale motivazioni da parte dell’ente destinatario del provvedimento antimafia, riferita all’indicazione di un generico interesse pubblico per superare il provvedimento antimafia interdittivo.
Inoltre il nuovo codice antimafia ha abrogato le disposizioni di cui al comma 9 del d.p.r. 252/1998 laddove veniva consentito ai Prefetti di trasmettere alle stazioni appaltanti le informative ex art. 1 septies del d.l. 629/82 ( c.d informative atipiche) . Invero questa tipologia di informative ha consentito nel tempo ai prefetti di colpire, attraverso i protocolli di legalità, quelle ditte in odore di mafia che cambiavano la sede legale al fine di aggirare fraudolentemente la normativa antimafia .
Le azioni di prevenzione antimafia di cui si sta discutendo, come si diceva, sono, affidate ai Prefetti titolari di sedi provinciali.
Purtroppo gli eventi giudiziari anche recenti, stanno dimostrando come le azioni dei prefetti in siffatta materia risultino, spesso, sterili nel fine e sembrano perseguire una mera legalità formale/apparente mentre la violazione della legalità sostanziale viene accertata solo grazie all’intervento della Magistratura penale e, quindi, solo quando oramai i reati sono stati consumanti con gravi danni alla collettività amministrata.
Al riguardo, a solo titolo esemplificativo, basta richiamare la preoccupante vicenda delle infiltrazioni camorristiche nell’azienda ospedaliera di Caserta.
Ebbene in quell’’azienda ospedaliera era stata inviata una commissione d’indagine, nominata dal Prefetto di Caserta, per effettuare l’accesso antimafia al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per lo scioglimento dell’Azienda stessa per condizionamento da parte della criminalità organizzata
Invero, come si legge nel decreto dell’ 11.3.2014 firmato dal Ministro dell’Interno Angelino Alfano del 11.03.2014 veniva attestata dallo stesso prefetto di Caserta, l’insussistenza dei presupposti per lo scioglimento dell’Azienda e addirittura l’insussistenza delle condizioni per l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5 dell’art. 143 del D.lgs. 267/2000.
Ebbene gli esiti delle verifiche antimafia condotte al riguardo dal prefetto di Caserta sono state clamorosamente smentiti dalla DDA di Napoli dopo pochi mesi.
Si legge, infatti sugli organi di stampa del gennaio 2015 : “CASERTA- L’ospedale di Caserta nelle mani della Camorra, 24 arresti. Ci sono Angelo Polverino, Nicola Cosentino e Maddaloni, figlio dell’ex vice Prefetto”
Si legge nello stesso articolo di stampa : “Il sodalizio mafioso, negli ultimi anni, si era “gradualmente infiltrato nel tessuto politico-amministrativo della struttura sanitaria casertana, trasformandosi in un complesso apparato in grado di gestire gli affidamenti dei lavori pubblici in assoluta autonomia, potendo contare sul potere derivante dalla matrice mafiosa”
Dalla letture dei fatti emersi e riportati dalla stampa locale e nazionale, si capisce chiaramente che l’infiltrazione mafiosa nell’ospedale era oramai radicata, diffusa e consolidata .
Stupisce che la prefettura di Caserta, alla quale sarebbero bastati solo elementi indiziari per poter ottenere lo scioglimento degli organi di governo dell’Azienda ospedaliera, abbia, appena pochi mesi prima dagli arresti operati dalla DDA, escluso la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura di rigore di cui all’art. 143del d.lgs. 267/2000, consentendo, per effetto di questo singolare ed incomprensibile comportamento, agli stessi soggetti colpiti da misure cautelari della restrizione della libertà personale, di continuare indisturbati a consumere le condotte criminali contestate, interrotte solo grazie all’intervento della Magistratura.
Ebbene, come si evince dagli organi di stampa che si sono interessati alla vicenda, tra i soggetti colpiti dai provvedimenti della magistratura Napoli, figura anche il figlio di un vice prefetto di Caserta.
Quindi, appare evidente come in tale vicenda, la funzione di prevenzione, attribuita dalla legge all’azione dei prefetti in tale delicato segmento dell’ordine e della sicurezza pubblica sia stata di fatto sterile nel fine. Infatti,solo dopo l’intervento della DDA si è provveduto a sciogliere l’azienda sanitaria di Caserta.
I casi nei quali è intervenuta la magistratura penale anziché il prefetto, per accertare gravi infiltrazioni mafiose già consumate negli enti locali e altri organismi pubblici sono tantissimi.
Spesso, in questi contesti, il prefetto interviene solo DOPO E NON PRIMA COME DOVREBBE che la magistratura penale ha eseguito provvedimenti cautelari a carico di camorristi e amministratori collusi , cioè interviene quando orami i reati si sono consumati e non, invece, per impedire che i reati vengano consumati.
L’elenco dei Comuni sciolti solo dopo l’intervento della magistratura antimafia è interminabile, basta ricordare, tanto per citarne qualcuno, il caso dei comuni di Quarto, di Gragnano, di San Cipriano D’Aversa, di Casal di principe, e di tanti altri comuni.
Così pure con le imprese affidatarie di appalti pubblici, le interdittive antimafia pervengono spesso solo dopo eclatanti operazione della magistratura. Basta ricordare le imprese subappaltatrici impiegate nella realizzatone delle opere connesse ad expo 2015, colpite da provvedimenti antimafia solo dopo i gravi episodi di infiltrazione mafiosa accertati dalla Magistratura.
Eppure al prefetto sono attribuiti ampi poteri sostituitivi e ispettivi come quali previsti dall’art. 19, R.D. n. 383/1934 e dall’art. 14 del d.l. 152/91.
Invero dalle notizie riportate dalla stampa appare emergere un livello di inquinamento mafioso delle istituzioni locali e di diverse istituzioni centrali nonché di monopolizzazione degli appalti pubblici da parte di ambienti della criminalità organizzata, di tale gravità che ogni ulteriore indugio nella individuazione di misure concrete di prevenzione antimafia , potrebbe, ad avviso di questa Associazione Antimafia, risultare letale per la democrazia.
Il modello vigente di prevenzione antimafia che vede il Prefetto titolare di sede provinciale , al centro di questo strategico potere dello Stato di intervento preventivo con finalità di prevenzione antimafia, appare del tutto superato, inidoneo e, come visto, inefficace.
Le ragioni di questa evidente criticità appaiono essere molteplici, ma quella che più di ogni altra si ritiene abbai negativamente inciso sembra essere quella che riguarda le modalità di nomina dei prefetti .
La nostra carta costituzionale non prevede, come per l’ordine giudiziario, un organo di autogoverno che possa assicurare l’indipendenza e l’autonomia dei Prefetti . Invero non prevede neppure la figura del prefetto la cui presenza deriva dalla normativa del ventennio fascista con derivazione dal periodo borbonico.
I prefetti vengono nominati dal Consiglio dei Ministri.
Sono cioè nominati dalla politica che in un dato momento storico è posta alla presidenza del consiglio dei ministri e ne ha la maggioranza politica in seno allo stesso Organo.
Quindi, come è agevole, comprendere , i perfetti vengono nominati a secondo della loro contiguità o meglio del gradimento di quella o quell’altra forza politica.
Per esempio, ci troveremo che nel periodo del Governo Berlusconi sono stati nominati prefetti , coloro ritenuti di gradimento di quella forza politica. In genere queste scelte risentono anche delle indicazioni provenienti dai coordinatori regionali. In Campania nel periodo dei governo Berlusconi, per un lungo lasso tempo il ruolo di coordinatore regionale è stato assunto dall’ex parlamentare Nicola cosentino, oggi sottoposto a processo per concorso esterno in associazione mafiosa.
Insomma l’imparzialità che deve inderogabilmente risiedere alla base delle scelte dei prefetti nela materia antimafia può inconfutabilmente essere minata da questi meccanismi di nomina che ineludibilmente possono creare momenti di devianza nelle scelte prefettizie.
Non è la prima volta che prefetti non allineati alla politica ovvero ad una certa parte di politica, siano stati gravati da provvedimenti dal carattere sanzionatorio. Tutti ricorderanno il prefetto di Agrigento Fulvio Sodano trasferito dal sottosegretario all’Interno Antonio D’Alì, quest’ultimo poi gravato da vicende giudiziarie di particolare significatività.
Insomma appare improcrastinabile l’esigenza di affidare questa delicata funzione di prevenzione antimafia ad Organi dello Stato in grado di garantire una concreta posizione di terzietà e di piena autonomia ed imparzialità.
Non appare accettabile che possa essere un organo nominato dalla politica a dover svolgere le delicate funzioni di ordine e sicurezza pubblica assegnate ai prefetti soprattutto quelle correlata alla prevenzione antimafia e non solo. Si consideri, infatti, che il prefetto è preposto anche all’ adozione delle misure di tutela ( scorte ecc) per personalità pubbliche espsote a rischi per la propria incolumità fisica come per esempio i Magistrati .Riesce difficile immagine come possa un prefetto, espressione della politica, determinarsi liberamente e senza condizionamenti ai fini della concessione della scorta a magistrati che svolgono indagini proprio sui politici che hanno reso possibili per la sua nomina a prefetto.
L’associazione Caponnetto ritiene indifferibile l’adozione di misure volte a garantire la legalità sostanziale, con la modifica di quelle norme che di fatto rendono fattibile la mera legalità apparente..
I prefetti, peraltro, proprio per la singolare posizione di privilegio di cui godono, dovuta agli immensi poteri conferitogli dalla legge da un lato e dai collegamenti con la politica dall’altro, sono spesso coinvolti in delicate indagini penali che, se analizzate , consentono di convincersi sempre di più che , la figura del Prefetto, esaltata e rafforzata nel periodo del fascismo, è da considerarsi oramai superata ed inadeguata per fronteggiare le delicate e gravi problematiche di ingerenza mafiosa nelle istituzioni e negli appalti pubblici.
Sono molti gli episodi giudiziari riportati da organi di stampa che vedono coinvolti i prefetti:Ne potremmo rendere noto un elenco lunghissimo.:Non lo facciamo per senso dello Stato e per non buttare ulteriori palate di fango su un’istituzione che non ha più senso e su i molti che la dirigono. e che non di certo la onorano.
L’associazione antimafia Caponnetto, si è, pertanto, convinta che l’attività di prevenzione antimafia nei confronti dei fenomeni di infiltrazione mafiosa negli enti locali e nei confronti delle imprese affidatarie di appalti pubblici non può più essere gestita da questa categoria di funzionari statali.
L’unico e forse l’ultimo organismo dello Stato che si è dimostrato in grado di agire efficacemente per tutelare la legalità , resta la Magistratura penale.
Quindi, l’Associazione Antimafia Caponnetto ritiene che oramai sia divenuta improcrastinabile la necessità di apportare modifiche alla vigente legislazione antimafia nella parte concernente la competenza dei prefetti, prevedendo il trasferimento delle stesse competenze ai Procuratori Distrettuali, ove sono attive le sedi di Direzioni Distrettuali Antimafia.
Per tali finalità l’Associazione ha eseguito un approfondito esame della legislazione correlata all’esercizio dei poteri di prevenzione antimafia affidati ai prefetti, elaborando le proposte modificative contenute nell’allegato documento, e che riguardano prevalentemente , il vigente codice antimafia, approvato con D.lgs. 159/2011 nonché il vigente Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 267/2000 .
Tali proposte modificative si sottopongono alla valutazione delle Forze Politiche presenti in Parlamento, per le valutazioni e le iniziative legislative ritenute del caso
PROPOSTE DI MODIFICA DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE ANTIMAFIA FORMULATE DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA “ANTONINO CAPONNETTO”
In via preliminare occorre rammentare che le misure di rigore di cui all’art. 143 del d.lgs. 267/2000 (scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose) e quella di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): hanno una funzione spiccatamente di prevenzione, non richiedono per essere adottate un accertamento di responsabilità e neppure la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nella impresa, ovvero la prova del condizionamento effettivo della gestione dell’impresa o dell’ente locale da parte della criminalità organizzata . Quindi sono misure preventive volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.(Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 30 gennaio 2015, n. 455. )
Quindi si tratta, di misure di prevenzione seppur basate su fatti che non raggiungono quella soglia di gravità richiesta per l’applicazione delle misure di prevenzioni personali ( dall’art. 1 e ss del d.lgs. 159/2011) e patrimoniali (dall’art. 16 e ss del d.lgs. 159/2011).
Peraltro un elemento di correlazione di detti provvedimenti alle misure di prevenzione di cui al libro 1 del d.lgs. 159/2011 ( dall’art. 1 all’art. 81) si ricava anche dalla copiosa giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di informative antimafia (art. 10 del d.p.r. 252/98, trasfuso con modificazioni nell’art. 91 del d.lgs. 159/2011) e di provvedimenti di rigore concernenti lo scioglimento dei consigli comunali per condizionamento mafioso ( art. 143 del d.lgs 267/2000) che esclude, la comunicazione dell’avvio del procedimento di cui alla L. 241/90 ( legge sul procedimento amministrativo), trattandosi di un’attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione (cfr. tra le altre la Sentenza 14 febbraio 2014, n. 727della III Sezione del Consiglio di Stato),
Acclarato che i provvedimenti in questione rientrano tra quelli di prevenzione, seppur correlati ad elementi che non raggiungono la soglia di gravità richiesta per le misure di prevenzione già contemplate dalla legge 575/1965, occorre adesso capire come rendere fattibile la proposta formulata dall’Associazione Nazionale Antimafia Caponnetto, di trasferire le competenze dei prefetti in materia antimafia ai Procuratori Distrettuali .
Si ritiene che si debba semplicemente integrare il quadro normativo di cui al libro I del D.lgs. 159/2011, traslando nello stesso le norme di cui al Libro secondo dello stesso D.Lgs. 159/2011 e quelle di cui al Titolo VI, capo II del D.Lgs. 267/2000, con la possibilità di poter disporre, quindi, l’applicazione delle procedure previste dalle norme di cui allo stesso Libro I. Ovviamente occorrerà effettuare una mirata azione di armonizzazione tra le norme di settore.
In tal modo si rende fattibile la competenza del Procuratore Distrettuale Antimafia anche ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione di cui agli artt. 91 del d.lgs. 159/2011 e 143 del d.lgs. 267/2000
Infatti con l’inclusione nel Libro primo delle norme di cui al Libro secondo del codice antimafia e di quelle alle stesse correlate, e previa armonizzazione di dette disposizioni normative, saranno applicabili alle misure di prevenzione ex art. 91 del Cod. Antimafia e ex art. 143 del TUEL i procedimenti tipici delle misure di prevenzione già previsti dalla L. 575/1965
Quindi risulteranno applicabili alle misure di prevenzione di cui agli artt. 91 e 143 le disposizioni di cui all’art. 5 del codice antimafia che attribuisce al questore e al direttore della Direzione investigativa antimafia la proposta di applicazione delle misure di prevenzione previste dallo stesso codice antimafia. Pertanto saranno due organi di polizia altamente qualificati a valutare se proporre o meno l’applicazione delle misure in parola . ( scioglimento di enti locali per infiltrazione mafiosa – art. 143 del TUEL – interdittiva antimafia ex art. 91 del d.lgs. 159/2011.
La proposta dovrà essere formulata, previa modifica ed integrazione dell’art. 7 del medesimo codice antimafia, al procuratore distrettuale antimafia che provvederà ad accogliere ovvero a rigettare la richiesta di applicazione della misura interdittiva di cui all’art. 91, adottando al riguardo il provvedimento antimafia del caso, mentre per quanto riguarda lo scioglimento di enti per condizionamento da parte della criminalità organizzata, la proposta di scioglimento da parte del Questore o del Direttore della DIA, sarà sottoposta al Procuratore Distrettuale Antimafia che, se dallo stesso condivisa, la sottoporrà con una propria proposta di scioglimento, al Tribunale di cui all’art. 7 del codice antimafia, che provvederà in merito secondo le modalità previste dagli artt. 7, 8 e 9 dello steso d.lgs. 159/2011.
Infine, l’associazione Caponnetto esprime le proprie preoccupazioni anche per le forme di ingerenze e condizionamenti da parte della criminalità organizzata nei comuni di grandi dimensioni ovvero di quelli capoluoghi di regione, che, in considerazione dell’importanza degli stessi, richiedono un attenzione e un apporto info investigativo qualitativodi rilevante significatività ( vedasi ad esempio vicende giudiziarie comune di Roma).
Per tali fattispecie l’associazione Caponnetto propone modifiche legislative che possano consentire la partecipazione al relativo procedimento anche del Procuratore nazionale antimafia. In tale ottica si potrebbe integrare il regio decreto n. 12/1941, modificando l’art. 110 ter, nel senso che segue “il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371 bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale e di quelli di cui all’art. 143 del d.lgs. 267/2000 per i comuni capoluoghi di regione”.
Ovviamente per rendere concretamente eseguibili le correlate attività istruttorie , occorrerà disporre ai sensi della normativa di settore, la mobilità presso i competenti Uffici giudiziari del personale attualmente impiegato presso le prefetture per le relative incombenze istruttorie.
Le modifiche preposte determineranno la necessità di operare un’armonizzazione tra le diverse normative di riferimento.
Pertanto si renderà necessario effettuare le opportune e conseguenziali modifiche alle disposizioni normative di seguito elencate:
– articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 è sostituito dal seguente:
– commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
– commi 7 , 8 e 9 dell’art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
– commi 11 e 12 dell’art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
– commi 1, 2 e 3 dell’art. 144 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
– comma 1 dell’art. 145 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
– commi4 e 4 bis dell’art. 84 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– comma 3 dell’art. 86 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– art.. 89-bisdel Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– commi 2 e 3 dell’art. 90 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– commi 5, 6, 7 e 7 bis, lettera d) dell’art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– commi 2, 2-bis dell’art. 92 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– articolo93 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– comma 2 dell’art. 94 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– comma 3 dell’ art. 94 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 se ne propone l’abrogazione perché consente alle ditte appaltatrici di appalti di servizi e forniture di proseguire il rapporto contrattuale ancorché colpite da interdittiva antimafia
– comma 3 dell’art. 95 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– comma 2 dell’art. 98 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
– articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
– commi 3-bis e 3-ter. dell’art. 14 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203