Mozione “Secci” sottoscritta conguntamente da Nuova Area e Partito Democratico
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
VISTO l’art. 1 comma 2 dello Statuto Comunale che afferma il dovere di esercitare funzioni e poteri secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto;
VISTO l’art. 1 comma 3 dello Statuto Comunale che ribadisce l’impegno a svolgere l’azione amministrativa secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto;
VISTO l’art.1, comma 4 dello Statuto Comunale secondo il quale l’azione amministrativa viene attuata secondo i criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità delle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi, attuando il principio della separazione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione amministrativa;
VISTO l’art. 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ( T.U.E.L.), secondo cui gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
VISTO l’art. 78, comma 3, del T.U.E.L., secondo cui i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato;
VISTO l’art. 78, comma 5, del T.U.E.L., in base al quale al Sindaco ed al Presidente della Provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province;
VISTA la giurisprudenza in materia ed in particolare la decisione del Consiglio di Stato Sez IV del 3 settembre 2001, n. 4622
CONSIDERATO che il Vice Sindaco Geometra Giovanni Secci, tra l’altro Assessore al personale, svolge da tempo una fiorente attività professionale in campo edilizio;
CONSTATATO che come ricordato dal Consigliere Comunale Piero Giuliani attraverso la presentazione di alcuni documenti, avvenuta nel corso dell’ultima seduta consiliare il Geometra Giovanni Secci, nella qualità di consigliere comunale, avrebbe partecipato attivamente con più interventi e con voto favorevole alla sessione straordinaria del Consiglio comunale di Sabaudia del 18 gennaio 2005 dedicata all’approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione Punta di Sabaudia, comprensorio 24 (Delibera 02/2005 );
CONSTATATO che, da prove documentali, emergerebbero specifici interessi professionali del geometra Giovanni Secci all’interno della lottizzazione denominata “Punta di Sabaudia”, già nel corso del 2005;
CONSTATATO altresì che a fine 2005, in data 23 12 2005 lo stesso avrebbe partecipato con voto favorevole all’esame del progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al P.D.L. Punta di Sabaudia, comprensorio 24;
CONSIDERATO che il Vice Sindaco Geometra Giovanni Secci è intervenuto, anche recentemente, nella discussione nel consiglio Comunale del 21 dicembre u.s., su questioni urbanistiche sostenendo posizioni tecniche e politiche in rappresentanza della Giunta Municipale, pur esercitando attività professionale in campo edilizio, violando de facto l’art. 78, terzo comma del D.lgs 267/2000;
CONSIDERATO che si configura, per quanto sopra esposto, un chiaro conflitto d’interessi tra il Vice Sindaco e la sua attività professionale in campo edilizio;
CONSIDERATO altresì che detta attività appare in contrasto con la normativa vigente per le posizioni favorevoli assunte nel Consiglio comunale e nella Giunta Municipale sul P.d.l. e sulle relative opere di urbanizzazione di Punta Sabaudia avendo, in ragione degli incarichi acquisiti, benefici economici e quindi, come afferma l’art. 72, secondo comma, del D.lgs 267/2000 ” specifici interessi”;
CONSIDERATO infine che l’art. 54 della Costituzione della Repubblica Italiana, oltre a richiamare il rispetto delle leggi per tutti i cittadini, obbliga tutti coloro cui sono affidate funzioni pubbliche ad adempiere il proprio mandato con disciplina ed onore;
TUTTO CIÒ PREMESSO
RIBADISCONO la necessità che sia data trasparenza all’azione amministrativa e che sia garantito in modo netto, senza nessuna ambiguità o tolleranza, il rispetto delle norme fissate sull’incompatibilità per garantire l’imparzialità dell’azione degli amministratori comunali specialmente laddove sono in gioco rilevanti interessi economici;
RIAFFERMANO il principio che, come sopra citato a proposito dell’art. 54 della Costituzione, l’amministratore deve svolgere il proprio mandato con onore;
DENUNCIANO le procedure discrezionali seguite per il conferimento degli incarichi all’interno del delicato settore urbanistico, settore preposto alla vigilanza ed alla repressione in materia edilizia ed urbanistica;
IMPEGNANO
Il Sindaco di Sabaudia ad assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di rimuovere la situazione sopra descritta.
IL GRUPPO CONSILIARE IL GRUPPO CONSILIARE
DI NUOVA AREA DEL PARTITO DEMOCRATICO
(Tratto da Telefree)