Sessa Aurunca. Impiegato comunale licenziato perchè ritenuto vicino ai clan. La Corte di Cassazione: “Provvedimento legittimo!”
Di Francesco Papa del 5 marzo 2017
Il licenziamento di Arturo Di Marco, impiegato del Comune di Sessa Aurunca è legittimo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione. “Perseguimento di loschi interessi e rischio di infiltrazioni camorristiche all’interno della P.A.. Riconosciuto anche il danno all’immagine del Comune
Il venti luglio del 2011 gli furono sequestrati beni per 6 milioni di euro dalla polizia nei confronti di Arturo Di Marco all’epoca 55enne e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Sessa Aurunca nel casertano. Di Marco è stato impiegato nel 2008 nello stesso comune prima all’ufficio tecnico e poi all’ufficio tributi. I beni sequestrati comprendevano quattro ville, tre appartamenti e tre terreni. Il sequestro fu eseguito dagli agenti della sezione accertamenti patrimoniali della divisione anticrimine della Questura di Caserta e dal commissariato di Sessa Aurunca che posero in esecuzione un provvedimento di sequestro emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Appartamenti, ville e terreni sono situati a Sessa Aurunca. Di Marco fu considerato dagli investigatori un “elemento di elevata pericolosità sociale in quanto ritenuto contiguo all’organizzazione criminale degli Esposito detta dei ‘Muzzoni’ attivo a Sessa Aurunca ma con interessi anche in altre città italiane”. Come è ben il clan Esposito, secondo gli inquirenti sono vicini alla cosca dei Casalesi. Quella vicenda adesso dopo un primo grado di giudizio e l’Appello che videro sempre condannato Di Marco ha avuto il suo epilogo in Corte di Cassazione il due marzo scorso, con l’ultima sentenza di condanna nei confronti dell’ex impiegato comunale che si era opposto anche al licenziamento. Non solo è stato giudicato legittimo, ma quel provvedimento ha avuto anche un effetto ancor più pesante perchè è stato riconosciuto il danno di immagine anche al Municipio di Sessa Aurunca.
Questa tutta la storia e lo svolgimento del processo in Corte di Cassazione:
Con la sentenza in data 24.7.2014 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Arturo Di Marco nei confronti del Comune di Sessa Aurunca, volto all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato il 15.7.2008 ed alla pronunzia dei provvedimenti restitutori, economici e reali.
La Corte territoriale ha ritenuto che:
1. Il termine di novanta giorni per l’inizio del procedimento penale, decorrente dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare, previsto dall’art. 5 c. 4 della legge n. 97 del 2001, era stato rispettato;
2. Il Comune aveva avuto conoscenza della sentenza penale di condanna, pronunciata a carico del D.M., in data 17.3.2008, giorno in cui la cancelleria dell’ Ufficio GIP del Tribunale di Napoli aveva comunicato a mezzo telefax l’avvenuto passaggio in giudicato di tale sentenza;
3. Non poteva tenersi conto della copia della busta del Tribunale di Napoli inviata all’Ufficio del Personale del Comune recante la data, apposta a mano, del 20.2.2008, in quanto la produzione di detto documento era inammissibile e comunque irrilevante;
4. Non poteva tenersi conto delle informazioni fornite dal lavoratore o dal suo Legale in ordine alla definitività della pronuncia penale, ovvero quelle contenute nella nota del 3.12.2007 della Prefettura e nemmeno del parere reso dal legale del lavoratore, poiché solo l’attestazione di irrevocabilità apposta sulla sentenza costituiva prova certa del suo passaggio in giudicato, prova che, comunque, lo stesso lavoratore avrebbe potuto fornire;
5. tenendo conto della data del 17.3.2008 risultavano osservati sia il termine di venti giorni previsto dal CCNL di comparto sia quello legale di novanta giorni previsto per l’inizio del procedimento disciplinare sia il termine (centoottanta giorni) previsto per la sua conclusione;
6. la sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., contenendo la completa ricostruzione dei fatti contestati e ritenuti sussistenti, aveva specifico rilievo nella fattispecie dedotta in giudizio per ritenere realizzati i fatti addebitati in sede disciplinare;
7. la circostanza che il lavoratore si fosse avvalso della forza intimidatoria propria delle organizzazioni camorristiche, al pari del ruolo di rilievo assunto dal D.M., la finalizzazione della condotta al perseguimento di loschi interessi della consorteria criminale, il pericolo di reiterazione con conseguente rischio di infiltrazioni camorristiche all’interno della P.A. e danno all’immagine del Comune, la non impermeabilità dei comportamenti professionali e quelli sociali del dipendente, evidenziavano la gravità delle condotte addebitate e, ad un tempo, la proporzione della sanzione espulsiva immediata e senza preavviso, escluso quest’ultimo dall’art. 25 c. 8 lett. e) del CCNL di comparto;
8. non v’era alcuna correlazione tra il giudizio di demansionamento avviato dal D.M. nel 2005 e il licenziamento e nemmeno prova di intenti ritorsivi né nessuna disparità di trattamento rispetto ai lavoratori indicati da quest’ultimo;
9. Avverso detta sentenza A.D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre articolati motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito il Comune di Sessa Aurunca.Motivi della decisione
Sintesi dei motivi del ricorso
1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 350 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della L. n. 300 del 1970, 24 c. 2 lett. b) e c) del CCNL Enti Locali del 1995, come modificato dall’art. 24 CCNL del 22.1.2004, in combinato disposto con gli artt. 5 e 8 della L. n. 97 del 2001. Il ricorrente accumula nel motivo in esame due diverse censure nei confronti delle distinte statuizioni rese dalla Corte territoriale in ordine alla regolarità del procedimento disciplinare ed al rispetto dei termini previsti sia dalla negoziazione collettiva (art. 24 del CCNL Enti Locali) che dalla legge n. 97 del 2001 (art. 5) ed asserisce:
A) che la conoscibilità della sentenza penale di condanna non potrebbe farsi coincidere con la data di trasmissione al Comune (17.3.2008) della sentenza da parte della Cancelleria dell’Ufficio Gip del Tribunale di Napoli, dovendo, invece, farsi decorrere il termine a quo dalla data di conoscenza del fatto; B) che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della mancata autonoma valutazione da parte del Comune dei fatti oggetto del processo penale e che il Comune si era limitato acriticamente a recepire le risultanze del processo penale omettendo di correlarle alle difese di esso lavoratore.
2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 25 c. 8 lett. e) del CCNL Enti Locali del 1995, come novellato dall’art. 24 del CCNL del 22.1.2004, in relazione agli artt. 444 e 445 c.p.p., 25 c. 7 lett. h), 2119 c.c. in relazione agli artt. 444 e 445 c.p.p. e agli artt. 112, 113, 114, 115 c.p.c.; omessa valutazione, violazione e falsa interpretazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 112, 113, 114, 115 c.p.c.Il ricorrente asserisce che: A) la sentenza ex art. 444 c.p.p. non sarebbe sussumibile entro la fattispecie della sentenza penale di condanna in ragione della sua natura “negoziale”, dell’assenza dell’affermazione di responsabilità e di formulazione di giudizi di colpevolezza e che, pertanto, non sarebbe possibile desumere alcun accertamento in ordine ai fatti addebitati in sede disciplinare, che esso ricorrente aveva sempre negato di avere commesso; B) la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che era mancata la autonoma valutazione da parte del Comune dei fatti oggetto del processo penale ai fini della responsabilità disciplinare e che, in conseguenza, sarebbe viziato il giudizio della Corte territoriale in ordine alla proporzionalità della sanzione espulsiva; C) la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla esclusione della possibilità di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione, omessa valutazione e falsa interpretazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 112, 113, 114, 115 c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato, con la dovuta attenzione, la rilevanza della circostanza, deponente per la natura ritorsiva del licenziamento, che la vicenda disciplinare era stata attivata pressoché contestualmente alla condanna del Comune al risarcimento dei danni in favore di esso ricorrente per dequalificazione professionale e per non avere considerato il diverso atteggiamento del Comune nei confronti di altri dipendenti coinvolti in processi penali.
4. In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Comune sul rilievo che la notifica è stata effettuata presso il “vecchio” studio del difensore costituito nel giudizio di appello e non presso il “nuovo” indirizzo comunicato al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. L’avvenuta costituzione in giudizio del Comune ha, infatti, sanato “ex tunc” il dedotto vizio della notifica, secondo il principio generale dettato dall’art. 156, secondo comma, c.p.c. ed applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. 20334/2004, 20000/2005, 15236/2014). Tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell’inefficacia della notifica dell’atto introduttivo (4997/2015).Esame dei motivi
1. Il primo motivo è infondato
2. La censura sub A), che contesta che la conoscibilità della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. coincida con la data di trasmissione della sentenza stessa ad opera della cancelleria dell’Ufficio GIP del Tribunale di Napoli è infondata.
3. Sia la norma di legge (art. 5 c. 4 L. 97/2001, nel testo applicabile ratione temporis) che le disposizoni contenute nella contrattazione collettiva (art. 25 bis c. 4, aggiunto al CCNL del 6.7.1995 dall’ art. 26 CCNL 22.1.2004 normativo 2002 – 2005, economico 2002 – 2003) fanno riferimento, non alla data del passaggio in giudicato della sentenza, né, tantomeno, a quella della sua pronuncia, bensì al momento in cui la pubblica amministrazione ha avuto notizia (“comunicazione”: art. 5 c. 4 L. citata,” “notizia”: clausola contrattuale) della “sentenza definitiva”, momento che necessariamente si colloca in data successiva a quella in cui la pronuncia è divenuta intangibile.
4. La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi la L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, comma 3, nella parte in cui prevedeva, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l’instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare (Corte costituzionale, 24 giugno 2004, n. 186). Ha rilevato la sentenza che, poiché la L. n. 97 del 2001, nel prevedere che sia la sentenza penale irrevocabile di condanna, sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio disciplinare, persegue l’obiettivo di una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo e di una linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento dell’azione amministrativa. Perciò la citata norma transitoria, che fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione, è irragionevole e contraria al principio di buon andamento, non prevedendosi che l’amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale per l’instaurazione del procedimento disciplinare, e rendendosi cosi più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni disciplinari, con una ponderazione, tra l’interesse del dipendente pubblico a una sollecita definizione della propria situazione disciplinare e l’esigenza dell’amministrazione di instaurare tale procedimento, del tutto sbilanciata a vantaggio del dipendente pubblico. Da questa decisione emerge con chiarezza il principio, applicabile indiscutibilmente a tutti i termini decorrenti dalla sentenza, che il dies a quo non può coincidere con conoscenze diverse da quella della “sentenza”, determinata dalla sua “comunicazione”.
5. Deve pertanto ribadirsi il principio già affermato da questa Corte secondo cui, ai fini della decorrenza del termine occorre che l’amministrazione venga a conoscenza della integrale sentenza di condanna irrevocabile, in quanto essa deve avere esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale, onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare (Cass. 19930/2016, 11987/2016, 17373/2016, 24769/2009, 22418/2009, 16213/2009).
6. La sentenza impugnata è, quindi, conforme ai principi di diritto sopra indicati, poiché correttamente ha fatto decorrere il termine dal momento in cui l’ufficio competente era venuto in possesso di copia della sentenza di patteggiamento recante attestazione della sua irrevocabilità, ritenendo irrilevante che la conoscenza della esistenza di detta sentenza fosse già stata acquisita in epoca antecedente alla data di trasmissione.
7. La censura sub. B). con la quale si denuncia l’omessa autonoma valutazione da parte del Comune dei fatti oggetto del processo penale è infondata.
8. Questa Corte ha da tempo affermato che il licenziamento disciplinare, nel regime giuridico dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2 del d.lgs n. 165 del 2001, è negozio giuridico di diritto privato regolato, quanto alla forma dell’atto, dalla legge n. 604 del 1966. L’obbligo di motivazione, quindi, non è quello dei provvedimenti amministrativi ed è assolto dall’amministrazione con l’indicazione del fatto, già oggetto di contestazione che, a giudizio del datore di lavoro, giustifica il recesso (Cass. 758/2006, Cass. 19183/2016).
9. Quanto all’ eccezione di genericità della contestazione disciplinare, formulata sul rilievo del mero richiamo in questa contenuto dei fatti desumibili in sede penale, la statuizione è corretta in quanto la Corte territoriale ha attribuito, avuto riguardo alla disposizione contenuta nell’art. 653 c. 1 bis, applicabile ratione temporis, alla sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. “valore ricognitivo” in sede disciplinare dei fatti contestati e ha ritenuto che da detta sentenza questa fossero ben desumbili gli addebiti contestati al lavoratore.Il secondo motivo è infondato.
1. La censura sub A) che contesta l’efficacia degli accertamenti contenuti nella sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ai fini del giudizio disciplinare è infondata.
2. La Corte del merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (ex multis Cass. SSUU 18701/2012; Cass. 14949/2016) in tema di efficacia della sentenza definitiva pronunciata ex art. 444 c.p.p.. Si è, infatti, attenuta, relativamente alla ricostruzione dei fatti storici, alla sentenza penale definitiva pronunciata ex art. 444 c.p.p., ritenendola idonea ad assumere rilievo cognitivo in sede disciplinare sul rilievo che vi era stata, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato ed art. 129 c.p.p., un esame completo della vicenda penale e un’ altrettanto esauriente valutazione dei fatti contestati al D.M.
3. Sono, del pari, infondate le censure sub B) e sub C) in quanto, diversamente da quanto opina il ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato in maniera compiuta sia i fatti contestati sia gli accertamenti contenuti nella richiamata sentenza ex art. 444 c.p.p., analizzandoli in maniera puntuale e specifica ed ha valutato i fatti storici ricostruiti ed accertati nella sentenza penale ai fini del giudizio di riferibilità delle condotte realizzate dal lavoratore nell’ambito della giusta causa, nella nozione datane dall’art. 2119 c.c.
5. Deve, poi, ritenersi corretta la sussunzione della condotta nella ipotesi prevista dall’ art. 25 c. 8 CCNL Regioni ed Autonomie locali CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 del 22.1.2004 che alla lettera e) prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso nei casi di ” condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità”.
6. La Corte territoriale ha rilevato che, avuto riguardo alle concrete modalità della condotta ed al contesto di riferimento, quale accertata in sede penale, era da escludersi che l’Amministrazione potesse riporre affidamento sulla futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa, ed ha evidenziato che i comportamenti posti in essere dal D.M. attestavano “una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando la propria condotta ai canoni di correttezza e buona fede”. In particolare, ha ritenuto che la natura della circostanza aggravante contestata (art. 7 D.L. 13.5. 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203), la gravità della condotta, la posizione di spicco assunta dal D.M. nella vicenda, la finalizzazione dell’attività al perseguimento dei loschi interessi della consorteria criminale, il ‘pericolo di reiterazione di analoghi fatti con rischio di infiltrazioni camorristiche nella P.A., non consentivano di ritenere impermeabili i comportamenti professionali e quelli sociali del lavoratore, e, ad un tempo, caratterizzavano la gravità del comportamento idoneo a danneggiare l’immagine del Comune in relazione sia al disvalore sociale ed ambientale sia agli interessi pubblici della P.A. datrice di lavoro. E sulla scorta della valutazione di detti elementi la Corte territoriale ha escluso che la condotta addebitata in sede disciplinare potesse essere sussunta entro la fattispecie che il richiamato art. 25 c. 6 lett. c. 7 lett. f) punisce con la sanzione del licenziamento con preavvisoIl terzo motivo è inammissibile in quanto, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione di norme di legge processuale (artt. 112, 113, 114, 115 c.p.c.) e dell’art. 2697 c.c. e del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a provocare una nuova valutazione del materiale istruttorio, a far riesaminare il merito della vicenda processuale, esame che per consolidato orientamento, questa Corte non ha il potere di effettuare (Cass. SSU 24148/2013, Cass. n. 1541/2016, 15208/2014). Va al riguardo osservato anche che il giudice del merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ex plurimis Cass. SS.UU. 5802/1998 e 2418/2013, Cass. 1892/2002, 15355/2004, 1014/2006, 18119/2008, nonché Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000,00, per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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